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REGOLAMENTO (CEE) N. 1594/83 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1983 relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/822, in particolare l'articolo 27, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre definire i principi secondo i quali viene concessa l'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE e secondo i quali l'importo di detta integrazione viene fissato in caso di situazione anormale; che occorre inoltre stabilire le modalità di controllo del diritto all'aiuto nonchù le condizioni di fissazione anticipata del suo importo;

considerando che la maggior parte dei semi di colza, di ravizzone e di girasole raccolti nella Comunità e ivi utilizzati è destinata alla produzione di olio o, per i semi di colza e di ravizzone, ad essere incorporata negli alimenti per animali; che tali semi subiscono la concorrenza diretta dei semi oleosi importati, offerti in genere a prezzi inferiori al prezzo indicativo; che è pertanto opportuno limitare il diritto all'integrazione ai semi raccolti e trasformati nella Comunità per la produzione di olio o per l'incorporazione negli alimenti per animali;

considerando che, affinchù l'integrazione venga concessa soltanto per semi che possono formarne oggetto, occorre che gli Stati membri applichino un regime di controllo per i semi prodotti nella Comunità e destinati alla produzione di olio o all'incorporazione negli alimenti per animali, nonchù per tutti i semi importati; che, onde facilitare il controllo dei semi importati, è opportuno che questo possa essere abbinato alla costituzione di una cauzione;

considerando che, per garantire l'uniformità e l'efficacia del controllo dei semi raccolti nella Comunità, è opportuno istituire certificati che forniscano la prova che i semi stessi sono stati sottoposti a controllo in oleificio o in un'impresa di produzione di alimenti per animali;

considerando che, per facilitare al produttore di olio o di alimenti per animali il calcolo del prezzo di costo del suo prodotto, è opportuno evitare che l'importo dell'integrazione dipenda dal momento della trasformazione; che è pertanto opportuno fissare l'importo dell'integrazione in funzione del giorno in cui i semi sono stati sottoposti a controllo;

considerando che, ai fini di una corretta amministrazione, è opportuno utilizzare i certificati di cui sopra anche in caso di fissazione anticipata dell'importo dell'integrazione; che in tal caso, per evitare operazioni speculative, occorre subordinare il rilascio del certificato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di sottoporre i semi a controllo durante il periodo di validità del certificato;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di modificare l'importo dell'integrazione e di sospenderne la fissazione anticipata per porre rimedio ad una situazione anormale sul mercato comunitario dei semi oleosi; che, a tal fine, è opportuno disporre che il beneficio della fissazione anticipata venga concesso soltanto dopo la scadenza di un breve termine successivo alla presentazione della domanda, nel corso del quale si procede alla valutazione della situazione del mercato;

considerando che le quotazioni a termine dei semi di colza, di ravizzone e di girasole non sono regolarmente disponibili; che le quotazioni a termine degli altri semi possono essere influenzate da una domanda specifica, e non sono quindi sufficientemente rappresentative della tendenza effettiva del mercato mondiale; che, conseguentemente, ai fini della determinazione dell'importo dell'integrazione fissata in anticipo, è opportuno adeguare l'importo applicabile il giorno della presentazione della domanda in funzione del prezzo indicativo del mese in cui i semi sono sottoposti a controllo nonchù, se del caso, della differenza tra i vantaggi economici risultanti dalla trasformazione dei semi stessi e quelli risultanti dalla trasformazione dei principali semi concorrenti;

considerando che, per facilitare l'applicazione del regime d'integrazione, è opportuno disporre che l'aiuto venga versato dallo Stato membro nel cui territorio i semi sono trasformati per la produzione di olio o per l'incorporazione negli alimenti per animali;

considerando che il presente regolamento è destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 2114/71 del Consiglio, del 28 settembre 1971, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 851/784.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE viene concessa, alle condizioni definite nello stesso articolo,

  1. a) per i semi di colza, di ravizzone e di girasole trasformati nella Comunità per la produzione di olio;

  2. b) per i semi di colza e di ravizzone trasformati nella Comunità per l'incorporazione negli alimenti per animali.

Art. 2

1. Gli Stati membri controllano, nell'oleificio, la trasformazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole oppure, nell'impresa di produzione di alimenti per animali, l'incorporazione dei semi di colza e di ravizzone, per garantire che solo i semi che ne hanno diritto beneficiano dell'integrazione.

2.

Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione, prima della loro applicazione, le disposizioni da essi adottate per assicurare il controllo previsto al paragrafo 1.

Nel caso in cui dette disposizioni non permettano il conseguimento dell'obiettivo di cui al detto paragrafo, le modifiche che lo Stato membro interessato deve apportarvi sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Art. 3

L'importo dell'integrazione è quello valido il giorno in cui lo Stato membro interessato assume il controllo

— dei semi di colza, di ravizzone e di girasole nell'oleificio nel quale avviene la trasformazione, o

— dei semi di colza e di ravizzone nell'impresa di produzione di alimenti per animali nella quale avviene l'incorporazione.

Tuttavia, l'importo dell'integrazione valido il giorno di presentazione della domanda di certificato di cui all'articolo 4, adattato conformemente all'articolo 7, è applicato, su domanda dell'interessato, ai semi sottoposti al controllo nell'oleificio o nell'impresa di produzione di alimenti per animali per la durata di validità del certificato.

Art. 4

È istituito un certificato d'integrazione comunitaria destinato a fornire la prova che i semi raccolti nella Comunità sono stati sottoposti a controllo in un oleificio o in un'impresa di produzione di alimenti per animali e attestante eventualmente la fissazione anticipata dell'importo dell'integrazione. Il certificato è rilasciato dagli Stati membri a tutti gli interessati che ne facciano domanda, qualunque sia il luogo del loro stabilimento nella Comunità.

Art. 5

In caso di fissazione anticipata dell'importo dell'integrazione, il certificato di cui all'articolo 4 è valido in tutta la Comunità.

In tal caso, il certificato è rilasciato, fatto salvo l'articolo 8, il pomeriggio del primo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della domanda.

Inoltre, il rilascio del certificato è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di sottoporre i semi al controllo in un oleificio o in un'impresa di produzione di alimenti per animali situati nella Comunità durante il periodo di validità del certificato e che viene incamerata, totalmente o in parte, se entro tale periodo il controllo non è effettuato ovvero è effettuato solo parzialmente.

Art. 6

Nel caso in cui l'importo dell'integrazione non venga fissato in anticipo, il certificato di cui all'articolo 4 è rilasciato dallo Stato membro in cui i semi sono sottoposti a controllo. Il rilascio del certificato ha luogo il giorno in cui lo Stato membro di cui trattasi assume il controllo:

— dei semi di colza, di ravizzone e di girasole nell'oleificio nel quale avviene la trasformazione, o

— dei semi di colza e di ravizzone nell'impresa di produzione di alimenti per animali nella quale avviene l'incorporazione.

Art. 7

1. In caso di fissazione anticipata, l'importo dell'integrazione applicabile il giorno di presentazione della domanda è adatto in funzione:

  1. a) della differenza tra il prezzo indicativo valido tale giorno e quello valido il giorno in cui i semi sono sottoposti a controllo nell'oleificio o nell'impresa di produzione di alimenti per animali e,

  2. b) eventualmente, di un importo correttivo.

2. L'importo correttivo di cui al paragrafo 1, lettera b), è calcolato tenendo conto della tendenza, sul mercato mondiale, dei prezzi dei semi di cui trattasi ed, eventualmente, della differenza tra i vantaggi economici derivanti dalla trasformazione di detti semi e quelli risultanti dalla trasformazione dei principali semi concorrenti.

Art. 8

I. In caso di situazione anormale sul mercato dei semi della Comunità, in particolare qualora il numero delle domande di fissazione anticipata dell'integrazione non corrisponda al normale collocamento dei semi raccolti nella Comunità, possono essere decise, nel caso in cui il certificato di cui all'articolo 4 non sia ancora stato rilasciato, la modifica dell'importo dell'integrazione e la sospensione della fissazione anticipata di detto importo, nella misura in cui ciò sia necessario per ristabilire l'equilibrio tra il mercato della Comunità e il mercato mondiale.

2. L'importo dell'integrazione viene modificato applicando un coefficiente correttivo, determinato secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

3.

La sospensione della fissazione anticipata viene decisa secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Tuttavia, in caso d'urgenza, detta sospensione può essere decisa dalla Commissione e non può superare un periodo di sette giorni.

Art. 9

1. Ogni importazione di semi di cui all'articolo 1, nonchù di miscele di prodotti della voce 12.01 della tariffa doganale comune contenenti almeno il 2 %, in peso, di uno o più di detti semi, è soggetta ad un sistema di controllo che si estende fino al momento in cui tali semi e miscele sono sottoposti al controllo previsto all'articolo 2 o, se non sono trasformati per la produzione di olio o incorporati negli alimenti per animali, fino al momento in cui non possono più fruire dell'integrazione.

2. Il controllo può essere abbinato alla costituzione di una cauzione il cui importo non può superare quello necessario ad evitare qualsiasi incentivo a sottrarre i semi importati al controllo e a presentare indebite richieste d'integrazione.

Art. 10

1. Il diritto all'integrazione sorge:

  1. a) per i semi di colza, di ravizzone e di girasole trasformati per la produzione di olio, al momento della trasformazione;

  2. b) per i semi di colza e di ravizzone incorporati negli alimenti per animali al momento dell'incorporazione.

2.

L'integrazione è versata al titolare del certificato di cui all'articolo 4, nello Stato membro in cui i semi sono sottoposti al controllo:

— per i semi di cui al paragrafo 1, lettera a), quando è stata fornita la prova della trasformazione;

— per i semi di cui al paragrafo 1, lettera b), quando è stata fornita la prova dell'incorporazione.

Tuttavia, l'integrazione può essere anticipata non appena i semi sono sottoposti a controllo, purchù per la loro trasformazione o incorporazione venga costituita una cauzione.

Art. 11

1. Si procede alla determinazione del peso dei semi di cui all'articolo 1, nonchù al prelievo di campioni, segnatamente

— all'atto dell'importazione,

— all'atto dell'entrata nell'oleificio in cui i semi verranno trasformati,

— all'atto dell'entrata nell'impresa di produzione di alimenti per animali in cui i semi verranno incorporati,

— al momento in cui detti semi non possono più fruire dell'integrazione accorda per i quantitativi importati e destinati a usi diversi dalla produzione di olio o dall'incorporazione negli alimenti per animali.

2. L'importo dell'integrazione e quello della cauzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, sono calcolati in base al peso, modificato in funzione delle eventuali differenze tra le percentuali di umidità e di impurità constatate e quelle adottate ai fini della determinazione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo.

Art. 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addi 14 giugno 1983. Per il Consiglio Il Presidente I. KIECHLE