Sez. 2 - , Ordinanza n. 1777 del 27/01/2021 (Rv. 660313 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Situazione del Paese di origine - Riferimento alle fonti informative privilegiate da parte del giudice di merito - Modalità.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Il riferimento operato dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 alle "fonti informative privilegiate" deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante per la decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di detta informazione con riguardo alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. A tal fine, il giudice di merito è tenuto ad indicare l'autorità o l'ente da cui la fonte consultata proviene e la data o l'anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato art. 8, comma 3, del d.lgs. citato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)