Sez. 1, Sentenza n. 41185 del 31/10/2024 Cc. (dep. 08/11/2024) Rv. 287147-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Sopravvenienza del regime di messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen. - Compatibilità - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La misura alternativa della detenzione domiciliare può coesistere con la messa alla prova successivamente disposta, ex art. 168-bis cod. pen., nell'ambito di altro procedimento, quando risulti possibile armonizzare le relative prescrizioni.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)