diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1622 del 27/06/1969 Ud. (dep. 02/12/1969) Rv. 113317 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI PIU VIOLAZIONI DELLA STESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE DISTINTAMENTE DEFINITI - ISTANZA DI RIUNIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO AL GIUDICE DI APPELLO - SUFFICIENZA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - ESCLUSIONE - ALLEGAZIONE DEGLI ELEMENTI RILEVANTI A TALE SCOPO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1969-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113317-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI PIU VIOLAZIONI DELLA STESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE DISTINTAMENTE DEFINITI - ISTANZA DI RIUNIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO AL GIUDICE DI APPELLO - SUFFICIENZA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - ESCLUSIONE - ALLEGAZIONE DEGLI ELEMENTI RILEVANTI A TALE SCOPO - NECESSITA.*

Per il riconoscimento del vincolo della continuazione fra piu violazioni della medesima disposizione di legge che abbiano formato oggetto di procedimenti distintamente definiti innanzi al giudice di primo grado, l'imputato, al quale i detti procedimenti si riferiscano, ha l'Onere di allegare gli elementi che possono acquisire rilievo a tale scopo. Questo Onere non puo dirsi adempiuto con la generica richiesta rivolta al giudice dell'impugnazione di riunire i suddetti procedimenti. (V 111240, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)