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Sez. 5, Sentenza n. 5313 del 26/03/1979 Ud. (dep. 08/06/1979) Rv. 142213 - 01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - CASO FORTUITO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142213-01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - CASO FORTUITO - FATTISPECIE.*

L'evento dannoso verificatosi in conseguenza di un fatto estraneo all'imputato non puo essere ascritto al fortuito quando l'agente si sia posto in condizione di illegittimita tenendo una condotta non conforme ai principi di comune prudenza. (nella specie un ragazzo era salito su una pala meccanica e, manovrando sul freno, l'aveva avviata sulla discesa, rimanendovi travolto ed ucciso. La colpa dell'imputato era stata ravvisata nel fatto che egli aveva situato la pala su un declivio con notevole pendenza senza adottare i necessari accorgimenti - per esempio ponendo dei sassi sotto i cingoli, collocando la pala in posizione trasversale, eccetera. In tale situazione di fatto, la Cassazione ha affermato il principio di cui in massima, escludendo che il comportamento del ragazzo potesse costituire caso fortuito, data la precedente, imprudente condotta dell'imputato ed essendo prevedibile la possibilita di manomissione della pala.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)