Sez. 5, Sentenza n. 25669 del 24/10/2008 (Rv. 605359 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Esecuzione delle sentenze del giudice tributario - Giudizio di ottemperanza ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Presupposti - Istanza extraprocessuale fondata sulla sentenza esecutiva - Natura di mero sollecito ad adempiere - Conseguenze - Rifiuto del debitore - Impugnazione - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, posto che l'art. 70, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede espressamente il ricorso per ottemperanza per conseguire l'adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza del giudice tributario, l'eventuale istanza extraprocessuale del creditore, sia pur fondata su detta sentenza, costituisce semplice sollecito al debitore ad adempiere al relativo obbligo, con la conseguenza che il creditore non ha l'onere di impugnare preventivamente il rifiuto ad adempiere del debitore (o l'eventuale silenzio rifiuto sulla relativa istanza) per potere accedere al relativo giudizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)