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Sez. 2 - , Ordinanza n. 12432 del 19/04/2022 (Rv. 664547 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative - Maggiorazione ex art. 27, comma 6, l. n. 689 del 1981 per il ritardo colpevole nel pagamento della sanzione principale - Natura sanzionatoria - Presupposto della imputabilità del ritardo - Necessità - Conseguenze - Inapplicabilità in caso di sospensione ex art. 22 l. n. 689 del 1981 o ex artt. 5 e 6 d.lgs. n. 150 del 2011.
Stato
decisa il 2022-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664547-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

La maggiorazione prevista dall'art. 27, comma 6, l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, ha natura non già risarcitoria o corrispettiva, bensì sanzionatoria e, pertanto, si determina solo allorquando sussista il requisito soggettivo dell'imputabilità del ritardo al comportamento doloso o colposo dell'agente; ne deriva che detta maggiorazione non è applicabile in relazione al tempo durante il quale l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio sia stata sospesa, ai sensi dell'art. 22 l. n. 689 del 1981 o degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 150 del 2011, valendo tale sospensione ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa nell'omissione del pagamento.

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)