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Sez. 6, Sentenza n. 9446 del 17/06/1993 Ud. (dep. 19/10/1993) Rv. 196016 - 01

Pena - Sospensione condizionale | Subordinazione al pagamento della provvisionale verso la parte civile - Illegittimità.
Stato
decisa il 1993-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/196016-01

Pena - Sospensione condizionale

La sospensione condizionale della pena non può essere subordinata al pagamento della provvisionale verso la parte civile entro un determinato termine, perché la clausola della sospensione condizionale, unitamente alle altre statuizioni penali, diviene esecutiva all'atto del passaggio in giudicato della sentenza e non può pertanto essere subordinata ad un termine (Fattispecie in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 cpv. cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)