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Sez. L - , Ordinanza n. 3844 del 08/02/2023 (Rv. 666630 - 02)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - IN GENERE | Ministero della difesa - Dipendenti civili - Periodo di servizio all’estero - Trattamento economico art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011 - Indennità di amministrazione - Spettanza - Cumulabilità con assegno di sede - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666630-02

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - IN GENERE

Al personale civile dipendente del Ministero della difesa, per il periodo di servizio all'estero, spetta l'indennità di amministrazione, in conseguenza della parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011, relativamente alle fattispecie sorte prima dell'entrata in vigore della citata norma; la predetta indennità rientra, per finalità e natura, tra gli emolumenti che, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967, possono cumularsi con l'assegno di sede.

Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 1 bis CORTE COST., Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST., DPR 05/01/1967 num. 18 art. 170 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)