Provvedimenti per l'autostrada Napoli-Salerno
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno, per le finanze e per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. E' approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata addi' 29 luglio 1925 iscritta al repertorio dell'ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici col n. 175 tra i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze in rappresentanza dello Stato ed i legali rappresentanti della Societa' anonima autostrade meridionali con sede in Napoli per la concessione della costruzione ed esercizio della strada, riservata ad autoveicoli con ruote a rivestimento elastico, di allacciamento tra Napoli e Salerno.
Art. 2
1. Sono dichiarate di pubblica utilita' le opere di costruzione della autostrada sopra accennata.
Art. 3
1. Alle espropriazioni occorrenti per la suddetta costruzione sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della citta' di Napoli. Le operazioni relative a detta espropriazione saranno eseguite dalla Societa' concessionaria. La Societa' stessa potra' immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sara' approvato dal Ministero dei lavori pubblici. Il Ministero stesso; sentito il Consiglia superiore dei lavori pubblici, determinera' pure la somma che in via provvisoria dovra' depositarsi, per indennita' di espropriazione e per gli altri risarcimenti che ai terzi possano competere.
2. Quando fra i proprietari e la Societa' espropriante non siasi amichevolmente concordata l'indennita' di espropriazione, si applicano, per la determinazione dell'indennita' medesima, le disposizioni degli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito in legge con legge 24 agosto 1921, n. 1290.
3. Per ogni variante o rettifica alle espropriazioni che si manifestasse necessaria all'atto dell'esecuzione delle opere si eseguiranno i procedimenti su indicati.
Art. 4
1. Le disposizioni della legge sui lavori pubblici, concernenti la conservazione del suolo delle strade ordinarie, nazionali e provinciali e delle loro dipendenze, nonche' le relative servitu' e doveri della proprieta' laterale, sono applicabili alla autostrada di cui al presente decreto.
2. Per quanto riguarda lo sbarramento dell'autovia ed il divieto di introdursi ad estranei non autorizzati sono applicabili le disposizioni stabilite dal titolo 5° della legge dei lavori pubblici e dal vigente regolamento di polizia ferroviaria.
Art. 5
1. Gli agenti della Societa' autostrade meridionali, che dovranno prestare giuramento a norma di legge, sono equiparati agli agenti giurati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni per quanto riguarda il compito di far rispettare le disposizioni generali relative all'autostrada stessa.
Art. 6
1. Con decreto Reale, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, saranno stabilite le norme che occorreranno per la circolazione sulla autostrada, in aggiunta ed in deroga a quelle riguardanti la circolazione sulle strade ed aree pubbliche approvate col R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043.
Art. 7
1. La somma di L. 14,400,000 occorrente per l'eventuale corresponsione dal 1927 al 1936 del sussidio annuo di L. 1,600,000 di cui all'art. 14 della convenzione, verra' prelevata dal fondo di riserva di cui al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, ed iscritta per la quota corrispondente ad ogni annualita' in apposito capitolo da istituirsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.
2. Le somme che verranno rimborsate dalla Societa' a norma dell'articolo stesso saranno versate in conto entrate del Tesoro.
Art. 8
1. Le Casse di risparmio, anche in deroga ai propri statuti, sono autorizzate a concedere mutui e sovvenzioni alla Societa' Anonima Autostrade Meridionali capitalizzando i sussidi degli enti pubblici ed accettando in cessione i certificati di liquidazione di annualita' rilasciati dallo Stato. Le garanzie, tanto degli enti pubblici come quelle dello Stato, rimangono inderogabili anche nei casi di decadenza e di riscatto.
2. L'Istituto di emissione e' autorizzato ad eseguire qualunque operazione sui certificati suddetti.
Art. 9
1. La convenzione stipulata con la Societa' autostrade meridionali e' esente dai diritti di segreteria e verra' registrata col pagamento della sola tassa fissa di L. 10 di registro a carico della concessionaria.
2. Gli atti di acquisto e di espropriazione dei terreni ed altri stabili strettamente necessari per la costruzione dell'autostrada, sue dipendenze ed accessori, saranno egualmente registrati con la predetta tassa fissa di L. 10 ed agli atti stessi sara' applicata la tassa fissa ipotecaria minima.
Art. 10
1. Il presente decreto andra' in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addi' 4 settembre 1925.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Giuriati - Federzoni
- Volpi - Belluzzo.
Vito, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addi' 16 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 80. - Granata.