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Sez. L, Sentenza n. 6609 del 12/06/1995 (Rv. 492803 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Negazione in radice dell'esistenza del credito avversario - Contestazione contestuale del "quantum" - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492803-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA

Ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ., il convenuto in una controversia individuale di lavoro che voglia negare in radice l'esistenza del credito avversario non ha l'onere di contestarne contestualmente anche il "quantum", ben potendo lo stesso convenuto, nell'ulteriore corso del processo (e tanto più a seguito di sfavorevole decisione resa in primo grado) porre in essere un diverso atteggiamento difensivo mirante ad ottenere ("principaliter" oppure in subordine) il semplice ridimensionamento della pretesa avversaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)