Sez. 2 - , Sentenza n. 43374 del 19/09/2019 Ud. (dep. 23/10/2019) Rv. 277771 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI | Introduzione nel territorio dello Stato o commercio di prodotti con segni falsi – Validità del titolo di privativa – Obbligo di accertamento in via incidentale – Necessità - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI
In tema di introduzione nel territorio dello Stato e commercio di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti, alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 cod. pen. dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, è compito del giudice accertare in via incidentale l'esistenza e la validità della registrazione del modello o del marchio secondo le disposizioni interne e sovranazionali a tutela della proprietà industriale, tenendo conto delle decisioni adottate dalle autorità preposte in ordine alla validità ed efficacia dei titoli di privativa. (In applicazione del suddetto principio, con riferimento alla commercializzazione di scarpe con modello e marchio contraffatto "Crocs", la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, rilevando l'inesistenza del presupposto del reato di cui all'art. 474 cod. pen. in seguito alla declaratoria di nullità "ab origine" del suddetto modello industriale comunitario da parte dell'EUIPO, decisione confermata dal Tribunale UE).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 473, Cod. Pen. art. 474, Legge 23/07/2009 num. 99 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)