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Sez. 1, Sentenza n. 15837 del 14/12/2001 (Rv. 551155 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge superstite - Attribuzione - "Dies a quo" - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 2001-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551155-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE

La decorrenza del trattamento di reversibilità, nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, nasce, nei confronti dell'ente erogatore, in conformità con quanto stabilito dalle singole leggi pensionistiche, ed in particolare, con riferimento a pensioni INPS, con quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs.Lgt. n. 39 del 1945, a norma del quale "la pensione... decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato".

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)