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Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 (Rv. 631058 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE | Principio della "ragione più liquida" - Operatività - Conseguenze - Deroga alla trattazione delle questioni secondo l'ordine di cui all'art. 276 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2014-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631058-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE

Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)