Sez. L, Ordinanza n. 7285 del 19/03/2024 (Rv. 670447-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Sospensione della prescrizione ex art. 1, comma 623, l. n. 147 del 2013 - Ambito applicativo - Crediti previdenziali - Esclusione - Ragioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di estinzione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, la sospensione della prescrizione di cui all'art. 1, comma 623, della l. n. 147 del 2013 non si applica ai crediti previdenziali dell'Inps, ente pubblico non statale che non rientra tra i soggetti menzionati dall'art. 1, comma 618, della medesima legge, il quale considera i soli enti locali e ed uffici dello Stato come soggetti che possono emettere i ruoli oggetto della definizione agevolata in esso disciplinata.
Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 618 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 623 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)