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Sez. L, Ordinanza n. 7285 del 19/03/2024 (Rv. 670447-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Sospensione della prescrizione ex art. 1, comma 623, l. n. 147 del 2013 - Ambito applicativo - Crediti previdenziali - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670447-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di estinzione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, la sospensione della prescrizione di cui all'art. 1, comma 623, della l. n. 147 del 2013 non si applica ai crediti previdenziali dell'Inps, ente pubblico non statale che non rientra tra i soggetti menzionati dall'art. 1, comma 618, della medesima legge, il quale considera i soli enti locali e ed uffici dello Stato come soggetti che possono emettere i ruoli oggetto della definizione agevolata in esso disciplinata.

Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 618 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 623 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)