Sez. L, Sentenza n. 1893 del 05/03/1999 (Rv. 523878 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Invalido - Qualità di incollocato al lavoro - Cause ostative - Lavoro conseguito liberamente - Rilevanza - Limiti - Compatibilità delle mansioni con l'invalidità - Necessità - Carattere usurante del lavoro - Irrilevanza - Diversità delle nozioni di lavoro incompatibile e lavoro usurante - Estremi - Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO
Ai fini del diritto all'assegno di invalidità civile, la necessaria situazione di incollocato al lavoro dell'interessato cessa anche con lo svolgimento da parte sua di un lavoro conseguito liberamente e non per effetto del collocamento obbligatorio degli invalidi, sempreché si tratti di lavoro compatibile con il suo stato, secondo i criteri dettati per il collocamento obbligatorio; e ai fini in esame per incompatibilità deve ritenersi un rapporto di incoerenza tra mansione e validità residua che non si limiti ad incidere negativamente, attraverso lo svolgimento del lavoro, su tale validità, ma escluda la stessa ipotizzabilità dello svolgimento, distinguendosi così dalla nozione di lavoro usurante, che, assumendo rilievo (fisiologico e giuridico) solo attraverso adeguata protrazione nel tempo ed incidendo negativamente sulla validità residua, presuppone per definizione la (pur astratta) compatibilità delle mansioni stesse. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S. C., aveva ritenuto compatibile e rilevante ai fini in esame il lavoro di bracciante agricola svolto per 51 giornate in un anno da soggetto invalido a causa di miopia di grado elevato con astigmatismo e elevata riduzione del visus nonostante la correzione).
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)