DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 18 settembre 1979 recante sesta modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (79/831/CEE)
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che, per proteggere l'uomo e l'ambiente dai potenziali rischi che possono provenire dall'immissione sul mercato di sostanze nuove, si rivela necessario adottare misure adeguate e in particolare rafforzare i controlli previsti nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose3, modificata da ultimo con direttiva 75/409/CEE4;
considerando che pertanto è necessario di modificare la direttiva 67/548/CEE, che attualmente protegge mediante la classificazione, l'imballaggio e l'etichettura adeguati la popolazione, in particolare i lavoratori che impiegano queste sostanze;
considerando che per controllare gli effetti sull'uomo e l'ambiente è opportuno che per ogni immissione sul mercato di sostanze nuove il fabbricante o l'importatore disponga di uno studio preliminare e di una notifica alle autorità competenti, con un certo numero di indicazioni obbligatorie;
considerando inoltre la necessità di seguire molto da vicino l'evoluzione delle sostanze nuove immesse sul mercato e il loro uso, e che allo scopo è necessario istituire un sistema per catagolare tutte le sostanze nuove;
considerando d'altra parte che è necessario per la buona applicazione della direttiva stabilire un inventario delle sostanze esistenti sul mercato comunitario il 18 settembre 1981;
considerando l'opportunità di fissare disposizioni che consentano di introdurre la procedura di notifica presso uno Stato membro e di prevedere che tale notifica valga nei confronti di tutta la Comunità;
considerando inoltre la necessità di stabilire che le disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze siano adottate a livello comunitario;
considerando che è necessario introdurre delle misure relative all'imballaggio ed all'etichettatura provvisoria delle sostanze pericolose non figuranti nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE;
considerando la necessità di rendere obbligatorio l'indicazione delle raccomandazioni di cautela;
considerando che l'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE classifica le sostanze e i preparati tossici, nocivi, corrosivi e irritanti in base a definizioni generali; che l'esperienza ha mostrato la necessità di perfezionare tale classificazione che, mancando a tutt'oggi specificazioni sulla determinazione di appartenenza a queste categorie, appare opportuno fissare criteri precisi di classificazione;
considerando inoltre che l'articolo 3 della direttiva dispone un accertamento del pericolo per l'ambiente e che quindi è necessario elencare alcune caratteristiche e valutazioni nonchù di stabilire un programma, per tappe, di prove,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Gli articoli da 1 a 8 della direttiva 67/548/CEE sono sostituiti dagli articoli seguenti:
1.
La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri relative:
a) alla notifica delle sostanze, nonchù
b) alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente,
quando queste sono immesse sul mercato negli Stati membri.
2. La presente direttiva non concerne le disposizioni relative:
a) ai medicinali, agli stupefacenti e alle sostanze radioattive;
b) al trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;
c) alle derrate alimentari o agli alimenti per animali;
d) alle sostanze che si presentano sotto forma di residui e che sono disciplinate dalla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai residui5 e della direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai residui tossici e pericolosi6;
e) alle sostanze in transito soggette a controllo doganale quando non siano oggetto di trattamento o trasformazione.
3. Gli articoli 15, 16 e 17 non sono applicabili alle disposizioni relative:
a) ai recipienti contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti sotto pressione, ad eccezione degli aerosol conformi alla direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai generatori aerosol7;
b) alle munizioni e agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre, come effetto pratica, esplosioni o effetti pirotecnici.
4. Gli articoli 5, 6 e 7, purchù si riferiscano alla notifica, non sono applicabili:
a) - fino a sei mesi dopo la pubblicazione dell'inventario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, alle sostanze immesse sul mercato prima del 18 settembre 1981;
— sei mesi dopo la pubblicazione dell'inventario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, alle sostanze che figurano in tale inventario;
b) agli antiparassitari ed ai concimi, purchù siano soggetti a procedure di omologazione per lo meno equivalenti o di notifica comunitarie o non ancora armonizzate;
c) alle sostanze che sono già sottoposte a prescrizioni analoghe previste da altre direttive esistenti in materia di prove e di notifica.
Art. 2
1.
A norma della presente direttiva si intendono per:
a) sostanze:
b) preparati:
c) ambiente:
d) notifica:
e) immissione sul mercato:
gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali, eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro immissione sul mercato; i miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze; acqua, aria e suolo, nonchù i rapporti di tali elementi fra di loro e con qualsiasi organismo vivente; atti con i quali il fabbricante o qualsiasi altra persona stabilita nella Comunità, che immette sul mercato una sostanza in quanto tale o in quanto incorporata in un preparato, fornisce all'autorità competente di uno Stato membro le informazioni richieste. Questa persona è in appresso denominata «notificante».
la consegna e la messa a disposizione a terzi.
L'importazione nel territorio doganale della Comunità è considerata, ai sensi della presente direttiva, come un'immissione sul mercato.
2. Ai sensi della presente direttiva sono considerati «pericolosi» le sostanze e i preparati:
a) esplosivi:
b) comburenti:
c) estremamente infiammabili:
d) le sostanze e i preparati facilmente infiammabili:
— che a contatto con l'aria, a temperatura normale e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
— solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
— allo stato liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C, o
— gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
— che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
e) infiammabili:
f) molto tossici:
g) tossici:
h) nocivi:
i) corrosivi:
j) irritanti:
k) pericolosi per l'ambiente:
l) cancerogeni:
m) teratogeni;
n) mutageni.
le sostanze e i preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene; le sostanze e i preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica; le sostanze e i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 0° C e il cui punto di ebollizione è inferiore o pari a 35° C; le sostanze e i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C; le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi estremamente gravi, acuti o cronici, e anche la morte; le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi gravi, acuti o cronici, e anche la morte; le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi di gravità limitata; le sostanze e i preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; le sostanze e i preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose, può provocare una reazione infiammatoria; le sostanze e i preparati la cui utilizzazione presenta o può presentare rischi immediati o differiti per l'ambiente; le sostanze o i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
Art. 3
1. La determinazione delle proprietà fisico-chimiche delle sostanze e dei preparati è effettuata conformemente ai metodi previsti all'allegato V, parte A; la determinazione della loro tossicità è effettuata conformemente ai metodi previsti all'allegato V, parte B e quella della loro ecotossicità secondo i metodi previsti all'allegato V, parte C.
2. La valutazione del pericolo per l'ambiente, sia pure in forma potenziale, è effettuata in funzione delle caratteristiche enumerate negli allegati VII e VIII, basandosi sui parametri riconosciuti a livello internazionale, quando questi esistono.
3. I principi generali di classificazione e di etichettatura delle sostanze e dei preparati sono applicati secondo i criteri previsti all'allegato VI, salvo disposizioni contrarie relative ai preparati pericolosi previste in direttive specifiche.
Art. 4
1. La classificazione delle sostanze in funzione, dal grado di pericolo e della natura specifica dei rischi è basata sulle categorie previste all'articolo 2, paragrafo 2. Per le categorie di cui alle lettere da a) a j) la classificazione delle sostanze è effettuata in funzione del massimo grado di pericolo, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4.
2. Le sostanze pericolose elencate nell'allegato I sono eventualmente contraddistinte da un indice che permette di valutare il pericolo dei preparati per la salute. Questo indice sarà determinato secondo i criteri da definire in una successiva direttiva del Consiglio.
Art. 5
1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinchù le sostanze allo stato naturale o sotto forma di preparati, fatto salvo l'articolo 8, possano essere immesse sul mercato soltanto se tali sostanze sono state:
— notificate all'autorità competente di uno degli Stati membri conformemente alla presente direttiva;
— imballate ed etichettate conformemente agli articoli da 15 a 18, nonchù ai criteri di cui all'allegato VI e in funzione dei risultati delle prove previste all'articolo 6.
2.
Le misure di cui al paragrafo 1, secondo trattino sono valide fino al momento dell'iscrizione della sostanza nell'allegato I o finchù, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, si sia presa la decisione di non iscriverla.
Le sostanze pericolose che non figurano ancora nell'allegato I, ma sono incluse nell'inventario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, o sono già sul mercato prima del 18 settembre 1981, devono essere, nella misura in cui le loro caratteristiche pericolose siano ragionevolmente note al fabbricante, stabilito o no nella Comunità, imballate e provvisoriamente etichettate dal fabbricante o dal suo rappresentante conformemente alle norme degli articoli da 15 a 18, nonchù ai criteri di cui all'allegato VI.
Art. 6
1. Fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 4 e l'articolo 8, paragrafo 1, ogni fabbricante o importatore nella Comunità di una sostanza ai sensi della presente direttiva è tenuto a presentare all'autorità competenti di cui all'articolo 7 dello Stato membro in cui la sostanza è prodotta o in cui è importata nella Comunità, al più tardi 45 giorni prima della sua immissione sul mercato, una notifica comprendente:
— un fascicolo tecnico che fornisca tutti gli elementi necessari per valutare i rischi prevedibili, immediati o differiti che la sostanza può presentare per l'uomo e per l'ambiente, e che contenga almeno le informazioni e i risultati degli studi di cui all'allegato VII, compresa la descrizione dettagliata e completa degli studi effettuati, nonchù dei metodi utilizzati o l'indicazione dei loro riferimenti bibliografici;
— una dichiarazione riguardante gli effetti negativi della sostanza in funzione dei diversi impieghi previsti;
— la proposta di classificazione e di etichettatura della sostanza, conformemente alla presente direttiva;
— proposte di raccomandazioni relative alla sicurezza di impiego della sostanza.
2. Tuttavia, se si tratta di una sostanza che è già stata notificata, l'autorità competente può accettare che il notificante di tale sostanza faccia riferimento, per quanto riguarda il fascicolo tecnico, ai risultati degli studi effettuati da uno o più dei notificanti precedenti, con l'accordo scritto di questo o di questi ultimi.
3. Quando una sostanza è già iscritta nell'allegato I il notificante può fare a meno della dichiarazione sugli effetti negativi, della proposta di classificazione e delle proposte di raccomandazione relative alla sicurezza di impiego. Il notificante è inoltre dispensato dal fornire le informazioni prescritte per il fascicolo tecnico dall'allegato VII, eccettuati i punti 1 e 2 di detto allegato quando la sostanza è stata notificata per la prima volta da almeno 10 anni.
4. Il notificante di una sostanza già notificata è tenuto da informare l'autorità competente:
— dei mutamenti dei quantitativi annuali o dei quantitativi cumulati, che egli ha immesso sul mercato, secondo la gamme di tonnellaggio fissata all'allegato VII, punto 2.2.1;
— delle nuove conoscenze circa gli effetti della sostanza sull'uomo e/o sull'ambiente di cui il notificante possa ragionevolmente essere a conoscenza;
— dei nuovi usi per i quali la sostanza viene immessa sul mercato, ai sensi dell'allegato VII, punto 2.1.2, di cui il notificante possa ragionevolmente essere a conoscenza;
— di ogni modifica delle proprietà risultante da una modifica della composizione della sostanza di cui all'allegato VII, punto 1.3.
5. Il notificante è altresì tenuto ad informare l'autorità competente circa i risultati degli studi effettuati in conformità dell'allegato VIII.
Art. 7
1.
Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate di ricevere le informazioni previste all'articolo 6 ed esaminarne la conformità con le disposizioni della direttiva, in particolare
— le conclusioni proposte dal notificante circa i rischi prevedibili che la sostanza può presentare;
— la classificazione e l'etichettatura;
— le proposte di raccomandazioni relative alla sicurezza d'impiego presentate dal notificante.
— chiedere informazioni complementari e/o prove di verifica in merito alle sostanze loro notificate.
— procedere al prelievo dei campioni necessari a scopi di controllo;
— prendere, in attesa di disposizioni comunitarie, le misure appropriate relative alla sicurezza d'impiego.
Inoltre, se sembra necessario per valutare il pericolo che può presentare una sostanza, le autorità competenti possono:
Ciò può comprendere anche la richiesta delle informazioni di cui all'allegato VIII in un momento precedente a quello previsto nell'allegato stesso;
2. Secondo la procedura prevista all'articolo 21 sono interinate o modificate le proposte concernenti:
— la classificazione,
— l'etichettatura,
— le raccomandazioni relative alla sicurezza d'impiego previste all'allegato VII ai punti 2.3, 2.4 e 2.5.
3. Gli Stati membri e la Commissione si adoperano affinchù le indicazioni relative alla fabbricazione e all'esercizio vengono tenute segrete;
Art. 8
1.
Le sostanze enumerate qui di seguito si considerano notificate ai sensi della presente direttiva allorchù sono soddisfatte le condizioni seguenti:
— polimerizzati, policondensati e composti di poliaddizione, in ragione di meno del 2 % di un monomero in forma legata che non è ancora stato commercializzato prima del 18 settembre 1981;
— sostanze soggette alla ricerca e all'analisi, qualora siano immesse sul mercato per determinarne le proprietà conformemente alla presente direttiva;
— sostanze immesse sul mercato a scopi di ricerca o di analisi in quantitativi inferiore ad una tonnellata all'anno per fabbricante o importatore e destinate soltanto a laboratori;
— sostanze immesse sul mercato in quantitativi inferiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante a condizione che il fabbricante ne dichiari l'identità, i dati utilizzati per l'etichettatura e i quantitativi alle autorità competenti degli Stati membri nei quali avviene l'immissione sul mercato e si conformi alle eventuali disposizioni imposte da tali autorità.
Tuttavia le sostanze nella fase di ricerca-sviluppo immesse sul mercato in quantitativi limitati allo scopo perseguito dalla ricerca-sviluppo, ma superiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante, presso clienti registrati e in numero limitato, beneficiano di una deroga valida per un anno, purchù il fabbricante ne dichiari l'identità, i dati utilizzati per l'etichettatura e i quantitativi alle autorità competenti di ogni Stati membro nel quale avviene la fabbricazione, la ricerca o lo sviluppo e si conformi alle disposizioni eventuali imposte da dette autorità a tale ricerca-sviluppo; oltre tale termine le sostanze devono essere sottoposte a notifica. Il fabbricante è inoltre tenuto ad assicurare che la sostanza o il preparato in cui la sostanza è incorporata sarà manipolato esclusivamente dal personale dei clienti in condizioni controllate e che non sarà messo a disposizione del pubblico.
2.
Le sostanze di cui al paragrafo 1 devono, nella misura in cui le loro caratteristiche pericolose siano ragionevolmente note al fabbricante, essere imballate e provvisoriamente etichettate dal fabbricante o dal suo rappresentante, conformemente agli articoli da 15 a 18 nonch ai criteri di cui all'allegato VI.
Qualora non fosse ancora possibile etichettare tali sostanze conformemente ai principi di cui all'articolo 16, l'etichetta dovrà recare la seguente indicazione: «Attenzione - Sostanza non ancora esaminata completamente».
3. Qualora una sostanza citata al paragrafo 1 ed etichettata secondo i principi definiti all'articolo 16 sia «molto tossica» o «tossica», il fabbricante o l'importatore di tale sostanza deve comunicare all'autorità competente tutte le informazioni adeguate per quanto riguarda l'allegato VII, punti 2.3, 2.4 e 2.5.
Art. 9
Quando uno Stato membro ha ricevuto il fascicolo di notifica oppure le informazioni complementari di cui all'articolo 6, trasmette immediatamente copia del fascicolo o un riassunto di esso alla Commissione, corredandolo con i propri eventuali commenti; per quanto riguarda le informazioni complementari di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e le informazioni o le prove complementari di cui all'allegato VIII, l'autorità competente informa la Commissione delle prove scelte, delle motivazioni che hanno giustificato tale scelta e della valutazione dei risultati.
Art. 10
1. Al ricevimento della copia del fascicolo di notifica o del riassunto di esso o delle informazioni supplementari, inviata da uno Stato membro, la Commissione trasmette:
— agli altri Stati membri il fascicolo di notifica o il riassunto di esso,
— a tutti gli Stati membri altre informazioni utili che essa ha raccolto in applicazione della presente direttiva.
2. L'autorità competente di ogni Stato membro può consultare direttamente l'autorità competente che ha ricevuto la notifica originale o la Commissione su alcuni punti particolari dei dati che fanno parte del fascicolo richiesto dalla presente direttiva; essa può altresì suggerire di chiedere prove o informazioni addizionali. Se l'autorità competente che ha ricevuto la notifica originale non aderisce ai suggerimenti di altre autorità per quanto riguarda informazioni complementari o modifiche nei programmi di prova previsti dall'allegato VIII, essa ne indica i motivi a queste altre autorità. Qualora le autorità interessate non possano mettersi d'accordo e se una di esse, in base ad una motivazione circostanziata, ritiene tuttavia che informazioni complementari o modifiche nei programmi di prove siano veramente necessarie per la protezione dell'uomo e dell'ambiente, essa può chiedere alla Commissione di prendere una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 21.
Art. 11
1.
Qualora il notificante ritenga che le informazioni debbano restare riservate può indicare le informazioni previste all'articolo 6 che egli ritiene sensibili da un punto di vista commerciale e la cui diffusione potrebbe danneggiarlo in campo industriale o commerciale e per le quali esige pertanto il segreto nei confronti di altre persone che non siano le autorità competenti e la Commissione. In tal caso dovranno fornire le relative giustificazioni.
Non possono comportare il segreto industriale e commerciale
— la denominazione commerciale della sostanza;
— i dati fisico-chimici della sostanza in rapporto all'allegato VII, punto 3;
— i possibili mezzi per rendere innocua la sostanza;
— l'interpretazione delle prove tossicologiche ed ecotossicologiche nonchù il nome dell'organismo responsabile di tali prove;
— i metodi e le precauzioni raccomandati di cui all'allegato VII, punto 2.3 e le misure di emergenza di cui all'allegato VII, punti 2.4 e 2.5.
Se, in un momento successivo, il notificante stesso rende pubbliche le informazioni che in precedenza erano riservate, egli deve informarne l'autorità competente.
2. L'autorità che ha ricevuto la notifica decide, sotto la propria responsabilità, quali informazioni comportino il segreto industriale e commerciale conformemente al paragrafo 1.
3.
Il nome di una sostanza inclusa nell'elenco previsto all'articolo 13, paragrafo 2, può essere iscritto in codice se l'autorità competente presso la quale è stata presentata la notifica lo richiede in quanto la pubblicazione della denominazione della sostanza solleverebbe problemi di riservatezza, a condizione che la sostanza non sia classificata come pericolosa.
La menzione in codice di una sostanza nell'inventario non può superare un termine di 3 anni.
4.
Le informazioni riservate comunicate alla Commissione o a uno Stato membro sono mantenute segrete. In ogni caso tali informazioni:
— possono essere comunicate soltanto all'autorità le cui competenze sono specificate nell'articolo 7, paragrafo 1;
— in occasione di procedure amministrative o giudiziarie che comportano sanzioni e che sono state avviare al fine di controllare le sostanze chimiche immesse sul mercato, possono essere tuttavia comunicate a persone direttamente interessate a tali procedure.
Il presente articolo e l'articolo 12 non obbligano uno Stato membro, la cui legislazione o le cui prassi amministrative prescrivono per la tutela del segreto industriale e commerciale limiti più rigorosi di quelli previsti nei suddetti articoli, a fornire informazioni, ove lo Stato membro interessato non adotti disposizioni per rispettare tali limiti più rigorosi.
Art. 12
I dati previsti all'articolo 9 e all'articolo 10, paragrafo 1, possono essere trasmessi alla Commissione ed agli Stati membri in forma di riassunto.
In tal caso e nel quadro dell'articolo 10, paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro e la Commissione hanno accesso in qualsiasi momento al fascicolo di notifica nonchù alle informazioni complementari.
Art. 13
1.
La Commissione stabilisce, segnatamente in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, un inventario delle sostanze esistenti sul mercato comunitario il 18 settembre 1981.
Nel compilare tale inventario, la Commissione tiene conto dell'articolo 1, paragrafo 4, e dell'articolo 8.
Tale inventario contiene il nome chimico stabilito secondo una nomenclatura chimica riconosciuta a livello internazionale (di preferenza la UICPA), il numero CAS nonchù eventualmente la denominazione comune o l'abbrevazione ISO se esistono.
2. La Commissione tiene un elenco di tutte le sostanze notificate conformemente alla presente direttiva.
3. Le informazioni e la forma in qui queste saranno riportate in tale elenco e nell'inventario, nonchù i criteri secondo cui le informazioni relative all'inventario saranno fornite dagli Stati membri alla Commissione, saranno definiti secondo la procedura dell'articolo 21.
Art. 14
L'allegato I contiene l'elenco delle sostanze classificate conformemente all'articolo 4 e le eventuali raccomandazioni relative alla sicurezza di impiego.
Art. 15
1. Gli Stati membri prendono tutte le misure opportune affinchù le sostanze pericolose possano essere immesse sul mercato soltanto se il loro imballaggio è conforme ai seguenti requisiti:
a) gli imballaggi debbono essere progettati e realizzati in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto; questa disposizione non si applica qualora siano prescritti speciali dispositivi di sicurezza;
b) i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non debbono essere intaccabili dal contenuto nù poter formare con questo combinazioni nocive o pericolose;
c) tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura debbono essere solide o robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da poter fare affidamento sulla loro capacità di soddisfare le normali esigenze di manipolazione;
d) i recipienti muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato devono essere progettati in modo che l'imballaggio stesso possa essere richiuso varie volte senza provocare fuoriuscite del contenuto.
2. Gli Stati membri possono inoltre prescrivere che:
— gli imballaggi debbano essere chiusi all'origine con un sigillo, in modo che quando l'imballaggio viene aperto la prima volta il sigillo venga irrimediabilmente distrutto;
— i recipienti di capacità pari o inferiore a 3 litri che contengono talune sostanze pericolose di uso domestico debbano essere muniti di chiusure di sicurezza per i bambini;
— i recipienti di capacità pari o inferiore ad un litro che contengono liquidi molto tossici, tossici o corrosivi ad uso domestico debbano recare un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto.
3. Le indicazioni tecniche eventualmente necessarie per precisare i dispositivi menzionati al paragrafo 2 sono adottate mediante la procedura dell'articolo 21 e sono riportate nell'allegato IX, in particolare:
— nell'allegato IX, parte A, relativo alle chiusure di sicurezza per la protezione dei bambini;
— nell'allegato IX, parte B, relativo ai dispositivi che permettono di rilevare i pericoli al tatto.