Approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti
Testo in vigore al
Art. 95
1. Alla sorveglianza e alla disciplina del personale subalterno provvede il segretario generale, direttamente o mediante un impiegato da lui designato.
2. Le note di qualifica al personale predetto sono attribuite dal segretario generale, inteso, qualora sia stato designato, l'incaricato della sorveglianza e della disciplina.
Art. 96
1. Le sanzioni disciplinari previste, per gli impiegati sono adottate, nei riguardi del personale subalterno, con decreto del presidente e con le forme stabilite dal presente regolamento.
2. Al detto personale puo' inoltre essere inflitta la multa ai termini dell'art. 115 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, con provvedimento del segretario generale.
Art. 97
1. Sono estese al personale subalterno, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente regolamento per gli impiegati.
2. Per quanto riguarda la divisa e l'alloggio sono applicabili le disposizioni degli articoli 117 e 118 del R. decreto 30 dicembre l923, n. 2960.
Art. 98
1. Con decreto del presidente saranno emanate le istruzioni di servizio per il personale. subalterno.
Parte VI. Disposizioni generali e transitorie.
Art. 99
1. Tutti i provvedimenti di carriera, nonche' quelli disciplinari o comunque concernenti il rapporto d'impiego, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per l'eventuale ricorso alla Corte in sezioni riunite, salvo che per lo stesso oggetto vi sia stata altra precedente comunicazione, nel quale caso il termine decorre dalla data della comunicazione stessa.
Art. 100
1. Gli aumenti periodici di stipendio sono resi esecutivi con foglio d'ordine, firmato dal segretario generale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 101
1. Sono applicabili al personale della Corte le disposizioni degli articoli 107 a 110 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dell'art. 7 del R. decreto 27 giugno 1933, n. 703.
Art. 102
1. Al personale della Corte sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti, agli orfani ed ai congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale, nonche' a coloro che abbiano prestato servizio in Colonia o in localita' equiparate.
Art. 103
1. Per l'impiegato incaricato delle funzioni di consegnatario di effetti mobiliari, stampati ed oggetti forniti dal Provveditorato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e per gli altri impiegati addetti all'ufficio del consegnatario medesimo, le note di qualifica sono compilate, e le promozioni di grado in base a scrutinio sono conferite, tenuto presente il particolareggiato rapporto informativo del provveditore generale dello Stato.
2. Qualora uno degli stessi impiegati sia sottoposto a procedimento disciplinare, la Commissione di disciplina deve sentire il provveditore generale dello Stato prima di prendere le sue deliberazioni.
Art. 104
1. Le disposizioni dell'art. 78 del presente regolamento non si applicano agli impiegati o agenti subalterni addetti ai servizi dipendenti dal Ministero delle finanze, Direzione generale per le pensioni di guerra.
Art. 105
1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili al personale compreso nei gradi dal 5° al 13°, al personale a contratto e al personale subalterno.
Art. 106
1. Le promozioni nel ruolo transitorio di revisione saranno conferite con le stesse norme prescritte dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed integrazioni, per il personale di gruppo C dei ruoli ordinari.
Art. 107
1. Le norme del presente regolamento avranno vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
2. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
3. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
4. Mussolini