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Sez. 5, Sentenza n. 3714 del 14/12/2011 Ud. (dep. 30/01/2012) Rv. 252947 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta impropria - Dimissioni dalla carica gestoria - Irrilevanza ai fini dell'esclusione della responsabilità.
Stato
decisa il 2011-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252947-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di reati fallimentari, le dimissioni dalla carica gestoria sono in sè ininfluenti ed incapaci ad interrompere il nesso di causalità con l'evento pregiudizievole per la società, sotteso all'art. 40 c.p.v., cod. pen., trattandosi di atto che, non incidendo sulla continuità eziologica, tende soltanto a procurare un'apparente distanza tra l'illecita mancanza e la personale responsabilità del soggetto, ma non è sostanzialmente in grado di escludere il tradimento degli obblighi gravanti sull'esponente societario, posto in posizione di garanzia; pertanto, esse non sono idonee ad esimere dalla penale responsabilità colui che è tenuto ad interrompere il rapporto eziologico che sfocia nella verificazione del danno.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)