Sez. 1, Sentenza n. 3410 del 21/04/1997 (Rv. 503814 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Condono fiscale - Errore materiale riconoscibile - Nozione - Sussistenza in una dichiarazione integrativa - Validità di quest'ultima.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In tema di condono fiscale, in presenza di errori materiali riconoscibili, tali per cui sia possibile ricostruire con sicurezza l'effettivo contenuto della dichiarazione integrativa, solo apparentemente difforme dal testo redatto, la medesima dichiarazione è da considerare valida e produttiva di effetti in conformità a tale suo effettivo contenuto. Pertanto, la circostanza che il contribuente abbia compilato per errore una colonna diversa da quella occorrente per la definizione automatica dell'imposta, non impedisce il prodursi di tale definizione automatica ogni qual volta quell'errore materiale appaia manifesto ed immediatamente riconoscibile. Lo stabilire, poi, se effettivamente si sia in presenza di un errore materiale manifesto ed immediatamente riconoscibile è compito del giudice tributario, involgendo valutazioni di merito dipendenti da indagini di fatto, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 27, Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)