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Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Testo in vigore al

Art. 57 Incompatibilita' relative al Comitato e alle sezioni di controllo

1. Non possono far parte del Comitato o delle sue sezioni:

  1. a) i senatori e i deputati al Parlamento;

  2. b) i membri del Consiglio provinciale, dei Consigli comunali e delle rappresentanze degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del Comitato stesso;

  3. c) coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilita' o di incompatibilita' alle cariche di cui alla precedente lettera b);

  4. d) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Province, dei Comuni e degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del Comitato;

  5. e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria.

2. Le incompatibilita' previste alle lettere c) e d) non si applicano ai membri di cui alle lettere b) e c) degli articoli 55 e 56.

Art. 58 Spesa per il funzionamento degli organi di controllo

1. La spesa per il funzionamento degli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 e' a carico della Regione.

2. Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri di tali organi e' attribuita una indennita' per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalita' da determinarsi nel regolamento.4

Art. 59 Estensione dei controlli

1. Gli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 esplicano, nei confronti delle Province e dei Comuni, il controllo di legittimita' deferito al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'annullamento delle deliberazioni illegittime deve essere pronunciato entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimita' riscontrato nella deliberazione.

3. Il termine suddetto rimane sospeso se, prima della sua scadenza, l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia o al Comune. In tale caso la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle contro deduzioni della Provincia o del Comune.

4. I poteri di controllo sostitutivo attribuiti al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono deferiti, per le Province, al Comitato previsto dall'art. 55: per i Comuni sono deferiti al Comitato stesso, oppure alle sezioni di cui all'art. 56 a seconda che siasi o meno provveduto alla costituzione di tali sezioni.

Art. 60 Controllo di merito

1. Il controllo di merito, ai fini del riesame di cui al capoverso dell'art. 130 della Costituzione, e' esercitato su tutte le deliberazioni delle Province e dei Comuni per cui le nome vigenti all'entrata in vigore della presente legge richiedono l'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa.

2. Gli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 della presente legge, ove riscontrino un vizio di merito nella deliberazione, possono, entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, invitare con ordinanza motivata il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale a riprenderla in esame. Il termine e' di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Decorso tale termine la deliberazione diventa esecutiva.

3. Il termine rimane sospeso ove l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia o al Comune.

4. Ove il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale confermino senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei loro componenti, la deliberazione al cui riesame siano stati invitati dall'organo di controllo ai sensi del secondo comma di questo articolo, la deliberazione diventa esecutiva dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni all'Albo pretorio e l'invio della deliberazione stessa all'organo di controllo, che dovra' essere effettuato entro otto giorni dalla data della deliberazione. Resta salva la potesta' di annullamento a norma dell'art. 59 della presente legge.

Art. 61 Controlli sui consorzi

1. Per i controlli sui consorzi di Comuni e Province si applicano le norme stabilite per la Provincia, se si tratta di consorzi dei quali la Provincia fa parte, o, altrimenti, quelle stabilite per il Comune consorziato che conta il maggior numero di abitanti, o per il Comune capoluogo di Provincia, se questo fa parte del consorzio.

2. Ove del consorzio facciano parte Province appartenenti a piu' Regioni, il controllo e' esercitato dal Comitato di controllo esistente nel capoluogo della Regione nella quale ha sede l'amministrazione del consorzio.

3. Ove del consorzio facciano parte Comuni appartenenti a piu' Province, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 56 il controllo e' esercitato dalla sezione istituita per la Provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del consorzio.

Art. 62 Controlli sulle deliberazioni prese nell'esercizio di funzioni delegate

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 382.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 382.

3. La Giunta regionale puo' sempre sostituirsi alle Province, ai Comuni, e agli altri enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali.

Art. 63 Definitivita' dei provvedimenti degli organi di controllo

1. Le pronunce degli organi di controllo previste dagli articoli 55 e 56 sono provvedimenti definitivi.

Art. 64 Richieste, e adempimenti ai fini dello scioglimento o sospensione di Consigli comunali e provinciali o della rimozione o sospensione di sindaci

1. Ai fini di promuovere i provvedimenti di scioglimento o di sospensione dei Consigli provinciali e comunali e di rimozione o sospensione dei sindaci, ai termini delle disposizioni in vigore, le competenti autorita' governative possono richiedere al Comitato e alle sezioni di controllo di cui agli articoli 55 e 56 tutti gli elementi che ritengano necessari, ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 277.

2. A tale effetto, un esemplare dei provvedimenti di annullamento o di richiesta di riesame adottati dal Comitato o dalle sezioni predette sulle deliberazioni delle Province e dei Comuni e' trasmesso, entro cinque giorni, alle Prefetture dalle rispettive segreterie.

Titolo VI. Disposizioni transitorie e finali

Art. 65 Costituzione degli uffici regionali - Personale

1. Le Regioni provvederanno alla prima costituzione dei propri uffici esclusivamente con personale comandato degli enti locali, degli uffici periferici dell'Amministrazione dello Stato nell'ambito della Regione e, in quanto sia necessario, degli altri uffici statali, centrali o periferici. Il comando in sede non comporta alcuna indennita'.

2. E' vietata ogni assunzione, a qualunque titolo, di personale di diversa provenienza.

3. Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei funzionari di cui reputa necessario il comando. I comandi sono disposti dalle amministrazioni da cui dipendono i funzionari, previa intesa con la Giunta regionale.

Art. 66 Ruolo regionale - Vacanze

1. Le norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale delle Amministrazioni dello Stato e di quello degli enti locali necessario all'impianto dei ruoli regionali saranno adottate con legge della Regione, nell'ambito delle leggi della Repubblica, da emanarsi ai sensi della disposizione transitoria VIII della Costituzione della Repubblica.

2. In caso di vacanza di posti in organico, la Regione potra' chiedere alle suddette Amministrazioni l'assegnazione di personale temporaneamente comandato.

Art. 67 Stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale

1. Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale e comunque non possono disporre un trattamento economico piu' favorevole.4

Art. 68 Contributi speciali a singole Regioni

1. La Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52, potra' presentare al Governo proposte relative all'attuazione del terzo capoverso dell'art. 119 della Costituzione, che stabilisce l'assegnazione di contributi speciali a singole Regioni, per scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole.

Art. 69 Locali

1. Fino a quando la Regione non disponga di sede propria, gli organi regionali e gli uffici che ne dipendono avranno sede provvisoria in locali forniti dall'Amministrazione provinciale del capoluogo a spese dell'Amministrazione regionale.

Art. 70 Trasferimento di uffici dallo Stato alle Regioni

1. Il trasferimento dallo Stato alla Regione di uffici che attendono a compiti riflettenti le materie di cui all'art. 117 della Costituzione dovra' avvenire entro quattro mesi dall'entrata in vigore delle rispettive leggi previste dal secondo comma della disposizione transitoria VIII della Costituzione.

2. Il trasferimento sara' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, sentito il Consiglio regionale interessato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 71 Designazione transitoria di membro del Comitato di controllo

1. Finche' non saranno costituiti i tribunali amministrativi regionali, il giudice chiamato a far parte del Comitato di controllo previsto dall'art. 55 sara' un magistrato designato dal Presidente della Corte d'appello sedente nella Regione, o nel capoluogo della Regione, ove nella Regione esistano piu' Corti d'appello. Lo stesso presidente provvedera' pure alla designazione del membro supplente.

Art. 72 Norme transitorie per i controlli sulle Province e sui Comuni

1. Sino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo previsti dalla presente legge, i controlli sulle Province e sui Comuni saranno esercitati dagli organi che attualmente li esercitano, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 73 Norma di attuazione della disposizione transitoria XI della Costituzione

1. Ai fini dell'applicazione della XI delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione si adempie all'obbligo di sentire le popolazioni interessate sentendo i Consigli comunali od i commissari prefettizi della Regione o delle Regioni di cui fanno parte i Comuni che chiedono di costituirsi in Regione autonoma.

Art. 74 Convocazione dei Consigli regionali per la prima adunanza

1. Per la prima convocazione dei Consigli regionali, all'atto della costituzione delle Regioni, gli avvisi di convocazione di cui all'art. 14 sono inviati, almeno cinque giorni prima della riunione, dal Commissario del Governo.

Art. 75 Termine per la deliberazione dello Statuto regionale

1. Entro 120 giorni dalla prima convocazione il Consiglio regionale delibera lo Statuto della Regione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI