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Sez. 6 - , Sentenza n. 13717 del 21/03/2019 Cc. (dep. 28/03/2019) Rv. 275368 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione per particolare complessità del giudizio – Imputato latitante – Interesse a impugnare – Sussistenza – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275368-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

L'imputato latitante non ha interesse ad impugnare il provvedimento di sospensione per la particolare complessità del giudizio ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., in quanto nei suoi riguardi i termini massimi di durata della misura cautelare non sono mai iniziati a decorrere. (Vedi S.U., n. 11/1994, Rv. 198214).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)