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Sez. 3, Ordinanza n. 18232 del 06/06/2026 (Rv. 679030-01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Esecuzione immobiliare - Opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. - Prevalenza del diritto del terzo su quello del creditore pignorante - Opponibilità dell'atto traslativo in base ai registri immobiliari - Necessità - Conseguenze - Reale volontà dei contraenti - Prevalenza sulle risultanze delle trascrizioni e iscrizioni - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679030-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE

In sede di opposizione di terzo all'esecuzione immobiliare ex art. 619 c.p.c., la prevalenza del diritto del terzo rispetto al creditore pignorante va verificata sulla base dell'opponibilità dell'atto traslativo secondo le risultanze dei registri immobiliari; ne consegue che l'indagine sulla reale volontà dei contraenti, ancorché condotta secondo i criteri di cui agli artt. 1362 ss. c.c., non può prevalere sul contenuto letterale della nota di trascrizione e degli elementi risultanti da una rituale consecuzione delle trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie, né sono opponibili ai creditori errori materiali o comportamenti successivi delle parti, non pubblicizzati con le stesse forme, che contrastino con la realtà giuridica apparente creata dagli stessi opponenti in forza del principio di autoresponsabilità.

Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2665, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)