Sez. L, Sentenza n. 5015 del 11/03/2004 (Rv. 571013 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO | Trattamento pensionistico - Riliquidazione delle pensioni sulla base dei miglioramenti retributivi - Spettanza al Ministero del tesoro (oggi, dell'economia e delle finanze) - Fondamento - Conseguenze in tema di legittimazione passiva nelle controversie relative alle domande di riliquidazione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO
La materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, disciplinata dagli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934 è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni a seguito della delibera CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18 del d.l. 11 luglio 1992, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359. Pertanto, il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori grava sull'apposito Fondo istituito presso il Ministero del tesoro (oggi, dell'economia e delle finanze), che continua ad essere parzialmente alimentato dallo Stato, il quale, ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, partecipa alla copertura del fabbisogno con contributi da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra le spese e le entrate del predetto Fondo.Ne consegue che obbligato alla eventuale riliquidazione del trattamento pensionistico in forza della diversa base di computo vantata dai pensionati non è il datore di lavoro, che non gestisce le pensioni del personale dipendente, ma il Ministero del tesoro (oggi, dell'economia e delle finanze), che ha la gestione dell'apposito Fondo, e, pertanto, legittimato passivo nelle relative controversie è solo detto Ministero, non già la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 18, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)