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Sez. 1, Sentenza n. 1478 del 09/10/1984 Ud. (dep. 12/02/1985) Rv. 167858 - 01

ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE PREVISTA DALL'ART. 5 LEGGE 2 OTTOBRE 1967 N. 895 - CRITERI PER L'APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167858-01

ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE PREVISTA DALL'ART. 5 LEGGE 2 OTTOBRE 1967 N. 895 - CRITERI PER L'APPLICAZIONE.*

La circostanza attenuante prevista dall'art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895, può ricorrere solo rispetto a fatti che si dimostrino oggettivamente di scarsa pericolosità, desumibile non solo dalla quantità delle armi e degli esplosivi, ma anche e soprattutto dalla loro qualità e, cioè, dalle loro caratteristiche tecniche e modalità d'impiego, ben potendo anche una sola arma, data la sua potenzialità offensiva, sconsigliare la concessione della attenuante stessa; i criteri in base ai quali deve essere valutata la sussistenza dell'attenuante sono esclusivamente oggettivi, non avendo Rilevanza lo scopo della detenzione. (Conf mass n 165026; (Conf mass n 164821; (Conf mass n 163176 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)