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Sez. 5, Sentenza n. 2027 del 11/02/2003 (Rv. 560394 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Nuovi documenti - Produzione - Ammissibilità - Condizioni - Impossibilità della parte di produrlo in primo grado - Prova - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560394-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di appello avverso le decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, l'art. 58, comma secondo, del D.Lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti indipendentemente dalla impossibilità dell'interessato di produrlo in prima istanza per causa a lui non imputabile; requisito, quest'ultimo, richiesto dall'art. 345 ultimo comma cod. proc. civ. (come sostituito dall'art. 52 della legge 535/90), ma non dal citato art. 58. Da ciò consegue che costituisce erronea applicazione della norma in parola l'affermazione secondo cui la produzione documentale nel giudizio d'appello risulta illegittima ove non sia stata provata l'impossibilità incolpevole di versarla agli atti del giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)