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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 138 del 1995

Decisione
decisa il 1995-04-20, depositata il 1995-04-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:138
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21356

  • Pensioni
  • Differimento, fino al 1 gennaio 1994, della corresponsione della pensione di anzianità per i soggetti che al 31 dicembre 1992 possedevano i requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti
  • Applicabilità al personale della scuola
  • Omessa considerazione della specifica legislazione secondo cui le dimissioni, per il personale della scuola, hanno effetto dal 1 settembre
  • Lamentata irrazionalità con incidenza sui diritti dei lavoratori alla retribuzione e alla tutela previdenziale
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 439/1994. red.: S. Pomodoro

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con l'ordinanza emessa il 14 maggio 1994 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, sui ricorsi riuniti proposti da Maffezzoni Raffaele ed altre contro il Provveditorato agli studi di Milano ed altri iscritta al n. 664 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visti gli atti di costituzione di Venosta Margherita ed altra nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi;
punto 1
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, giudicando sui ricorsi riuniti proposti da Maffezzoni Raffaele ed altre contro i provveditorati agli studi di Cremona e Milano e il Ministero della pubblica istruzione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui differisce, fino al 1° gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1° settembre 1993; che si sono costituite innanzi alla Corte, in senso adesivo agli argomenti svolti dal giudice rimettente, le signore Margherita Venosta e Anna Bartoletti, parti nel giudizio di merito; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;
punto 2
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 439/1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui differisce, fino al 1° gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1° settembre 1993; che, pertanto, la presente questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui differisce, fino al 1° gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1° settembre 1993, sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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