Sez. L - , Sentenza n. 5865 del 08/03/2017 (Rv. 643436 - 01)
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI | Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza - Promotori finanziari - Incompatibilità ex art. 3 del d.P.R. n. 1067 del 1953 - Sussistenza - Fondamento.
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI
L'attività di promotore finanziario costituisce, ove svolta con professionalità e continuità, "esercizio del commercio" ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 1067 del 1953, sicchè è incompatibile con quella di dottore commercialista, non essendo previsto che l'esercizio in questione abbia caratteristiche tali da configurare un'impresa commerciale sotto il profilo dell'organizzazione di mezzi, né è richiesta una valutazione di prevalenza o equivalenza tra le due attività.
Riferimenti normativi: DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)