Sez. 5 - , Sentenza n. 25709 del 14/12/2016 (Rv. 641948 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Avviso di accertamento - Obbligo di motivazione - Contenuto - Finalità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, la motivazione dell'atto di accertamento non può limitarsi a contenere indicazioni generiche sul valore del terreno, ma, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, deve specificare, a pena di nullità, a quale presupposto la modifica del valore dell'immobile debba essere associata, così delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'Amministrazione finanziaria nell'eventuale fase contenziosa e consentendo al contribuente di valutare l'opportunità dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2002 num. 212 art. 7, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)