Sez. 2, Sentenza n. 614 del 11/02/1977 (Rv. 384170 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - IRRITUALITA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - IRRITUALITA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
I documenti che il giudice del merito abbia preso in esame si presumono ritualmente prodotti, sicche, in Mancanza di tempestiva opposizione in Sede di merito, non puo essere dedotta per la prima volta in Cassazione l'irritualita della produzione di essi. (V 253/75, mass n 373459).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)