Sez. 5, Sentenza n. 4333 del 25/03/2003 (Rv. 561366 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE | INVIM straordinaria - Dichiarazione relativa - Presentazione a mezzo del servizio postale - Tempestività - Accertamento - Momento rilevante - Spedizione - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
In tema di INVIM straordinaria, per valutare la tempestività della dichiarazione del contribuente, spedita a mezzo del servizio postale, bisogna avere riguardo non alla data di spedizione, ma a quella in cui la dichiarazione è pervenuta all'Ufficio tributario competente, atteso che alla espressione "deve essere presentata", di cui all'art. 26, quarto comma, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 (convertito nella legge 26 aprile 1983, n.131), non può essere attribuito un diverso significato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 26 com. 4 CORTE COST., Legge 26/04/1983 num. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)