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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 281 del 1974

Decisione
decisa il 1974-12-05, depositata il 1974-12-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:281
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 7529

  • Tributi in genere
  • Esenzioni fiscali
  • Provvedimenti per la salvaguardia della città e del territorio di assisi
  • Esenzioni fiscali a favore delle imprese artigiane e industriali trasferite o di nuovo impianto nelle zone destinate dal comune di assisi
  • Legge 25 gennaio 1971, n. 110: interpretazione autentica della legge 9 ottobre 1957, n. 976
  • Limitazione dell'esenzione alle sole imposte erariali dirette
  • Assunta violazione degli artt. 41 e 53 Cost.
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata già dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 41 e 53 Cost. - della legge 25 febbraio 1971 n. 110, interpretativa dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1957 n. 976 - concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa - nella parte in cui vengono limitate alle sole imposte erariali dirette le esenzioni fiscali disposte a favore delle imprese artigiane e industriali trasferite o di nuovo impianto nelle zone destinate dal Comune di Assisi). Cfr.: sent. n. 175 del 1974.

Norme impugnate

  • legge 25 febbraio 1971, n. 110

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 25 febbraio 1971, n. 110 (Interpretazione autentica dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa), promossi con ordinanze emesse dal tribunale di Roma il 12 febbraio, l'11 giugno, il 5 novembre ed il 3 dicembre 1973 e il 14 gennaio 1974 in 16 procedimenti civili vertenti tra il Banco di Roma, Antonelli Sergio, la Società Zoovit ed altri e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritte nel registro ordinanze ai nn. 51,52 e da 147 a 160 dell'anno 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974 e n. 153 del 12 giugno 1974. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 25 febbraio 1971, n. 110, in riferimento agli artt. 41 e 53 della Costituzione.
punto 2
Considerato che identica questione è già stata dichiarata non fondata con sentenza 19 giugno 1974, n. 175.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 25 febbraio 1971, n. 110 (Interpretazione autentica dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa), promossa dal tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 41 e 53 della Costituzione e già ritenuta non fondata con sentenza n. 175 del 1 974. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1 974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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