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Sez. 2, Sentenza n. 6367 del 07/06/1993 (Rv. 482703 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Importanza dell'inadempimento | Parziale o inesatto adempimento della prestazione - Valutazione della gravità dell'inadempimento - Criteri.
Stato
decisa il 1993-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482703-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Importanza dell'inadempimento

Ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l'indagine circa la gravità della inadempienza deve tener conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, che la parte dell' obbligazione non adempiuta ha rispetto al tutto, nonché considerare se per effetto dell'inadempimento si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)