Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario
Testo in vigore al
Art. 56
1. Chi ha pagato la cambiale puo' ripetere dai suoi garanti:
1° la somma integrale sborsata;
2° gli interessi sulla somma in misura uguale a quella indicata nel titolo a norma dell'art. 5 o, in mancanza, al tasso legale, dal giorno del disborso;
3° le spese sostenute.
Art. 57
1. Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso puo' esigere, contro pagamento, la consegna della cambiale col protesto e il conto di ritorno quietanzato.
2. Qualsiasi girante che ha pagato la cambiale puo' cancellare la propria girata' e quelle dei giranti susseguenti.
Art. 58
1. In caso di regresso dopo un'accettazione parziale, chi paga la somma per la quale la cambiale non e' stata accettata, puo' esigere che del pagamento sia fatta menzione sulla cambiale e che gliene sia data quietanza. Il portatore deve inoltre rilasciargli copia certificata conforme della cambiale ed il protesto per rendere possibile l'esercizio degli ulteriori regressi.
Art. 59
1. Chi ha il diritto di esercitare il regresso puo', salvo clausola contraria, rimborsarsi con una nuova cambiale (rivalsa) tratta a vista su uno dei propri garanti e pagabile al domicilio di costui.
2. La rivalsa comprende, oltre le somme indicate negli articoli 55 e 56, un diritto di provvigione e la tassa di bollo sulla rivalsa.
3. Se la rivalsa, e' tratta dal portatore, l'ammontare ne e' intestato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal lungo dove la cambiale originaria era pagabile sul luogo del domicilio del garante.
Se la rivalsa e' tratta da un girante, l'ammontare ne e' fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove il traente della rivalsa ha il suo domicilio sul luogo del domicilio del garante.
Art. 60
1. Spirati i termini stabiliti:
1) per la presentazione di una cambiale a vista o a certo tempo vista;
2) per levare il protesto per mancata accettazione o mancato pagamento;
3) per la presentazione al pagamento se vi sia la clausola «senza spese»;
4) il portatore decade dai suoi diritti contro i giranti, contro il traente e contro gli altri obbligati, ad eccezione del l'accettante.
2. Se la cambiale non e' presentata per l'accettazione del termine stabilito dal traente, il portatore decade dal diritto di esercitare il regresso sia per mancato pagamento sia per mancata accettazione, salvo che non risulti dal tenore del titolo che il traente abbia inteso di esonerarsi soltanto dalla garanzia per l'accettazione.
3. Se un termine per la presentazione e' fissato in una girata solo il girante puo' prevalersene.
Art. 61
1. Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di per sentire la cambiale o di levare il protesto nei termini stabiliti, questi sono prolungati.
2. Il portatore e' tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sulla cambiale o sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso; per il resto si applicano le disposizioni l'articolo 52.
3. Cessata la Forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio la cambiale per l'accettazione o per il paga mento e, se necessario, levare protesto.
4. Se la forza maggiore dura oltre trenta giorni dalla scadenza, il regresso puo' essere esercitato senza bisogno di presentazione e di protesto.
5. Nelle cambiali a vista o a certo tempo vista, il termini di trenta giorni decorre dalla data in cui il portatore, anche prima che sia scaduto il termine di presentazione, ha data avviso della forza maggiore al girante precedente nelle cambiali a certo tempo vista al termine di trenta giorni si aggiunge il termine dalla vista indicato nella cambiale.
6. Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare la cambiale o di levare il protesto.
Art. 62
1. Fra piu' obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado nella cambiale non ha luogo l'azione cambiaria e il rapporto e' regolato con le norme relative alle obbligazioni solidali.
Art. 63
1. La cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli articoli 55, 56 e 59.
2. La cambiale emessa all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui la cambiale e' stata emessa.
3. Il precetto deve contenere la trascrizione della cambiale o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.
4. Nelle obbligazioni cambiarie sottoscritte per procura il precetto deve indicare anche l'atto dal quale risulta il mandato.
Art. 64
1. L'opposizione al precetto non sospende l'esecuzione; ma il presidente del tribunale, o il pretore competente per valore, su ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza oppure adduca gravi e fondati motivi, puo', con decreto motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi, imponendo idonea cauzione.
Art. 65
1. Nei giudizi cambiari, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto, il debitore puo' opporre soltanto le eccezioni di nullita' della cambiale a termini dell'art. 2 e quelle non vietate dall'art.
21.
2. Se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza.
3. Puo' anche concedere su richiesta del debitore, quando concorrano gravi ragioni, la sospensione dell'esecuzione, imponendo, se lo ritenga opportuno, idonea cauzione.
4. Se la sospensione fosse stata gia' concessa col decreto indicato nell'articolo precedente, il giudice in prosieguo di giudizio decidera' la conferma o la rivocazione del provvedimento.
Art. 66
1. Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione della cambiale, salvo che si provi che vi fu novazione.
2. Tale azione non puo' esercitarsi se non dopo accertata col protesto la mancanza di accettazione o di pagamento.
3. Il portatore non puo' esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purche' abbia adempiuto le formalita' necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.
Art. 67
1. Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, puo' agire contro il traente o l'accettante o il girante per la somma di cui si siano arricchiti ingiustamente a suo danno.
Art. 68
1. Il protesto deve essere fatto con un solo atto da un notaro o da un ufficiale giudiziario.
2. Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario il protesto puo' esser levato dal segretario comunale. Non e' richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto.
Art. 69
1. Il protesto puo' essere fatto con atto separato, oppure essere scritto sulla cambiale o sul duplicato o sulla copia ovvero sul foglio di allungamento. Questo foglio puo' essere aggiunto anche dal notaro o dall'ufficiale giudiziario o dal segretario comunale, i quali in ogni caso dovranno apporre il proprio sigillo sulla linea di congiunzione.
2. Se il protesto e' fatto con atto separato chi vi procede deve farne menzione sulla cambiale o sul duplicato o sulla copia o sul foglio di allungamento, a meno che si sia dovuto procedere al protesto pur non avendo il possesso del titolo.
Art. 70
1. Il protesto si deve fare nei luoghi indicati dall'articolo contro le persone ivi rispettivamente indicate, anche se non presenti.
2. Se il domicilio di dette persone non si puo' rintracciare, il protesto puo' esser fatto in qualsiasi localita' nel luogo di pagamento a scelta di chi vi procede.
3. L'incapacita' delle persone alle quali la cambiale deve essere presentata non dispensa dall'obbligo di levare il protesto contro di esse, salvo quanto e' disposto nell'ultimo comma dell'articolo 51.
4. Se la persona alla quale la cambiale deve essere presentata e' morta, il protesto si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti.
Art. 71
1. Il protesto deve contenere:
1° la data;
2° il nome del richiedente;
3° l'indicazione dei luoghi in cui e' fatto e la menzione delle ricerche eseguite a termine dell'articolo 44;
4° l'oggetto delle richieste, il nome delle persone richieste, le risposte avute o i motivi pei quali non se ne ebbe alcuna;
5° la sottoscrizione del notaro o dell'ufficiale giudiziario o del segretario comunale.
2. Il protesto per atto separato deve contenere la trascrizione della cambiale.
3. Per piu' cambiali da pagarsi dalla stessa persona nello stesso luogo, il creditore puo' levare protesto con unico atto separato.
Art. 72
1. A meno che il traente non abbia prescritto sullo stesso titolo l'obbligo del protesto, questo puo' essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto dell'accettazione o del pagamento, scritta e datata sulla cambiale o sul foglio di allungamento o su atto separato e firmata dal trattarlo.
2. Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto medesimo.
3. Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data si presume fatta anteriormente alla dichiarazione.
Art. 73
1. I notari, gli ufficiali giudiziari e i segretari Comunali debbono tener nota, nel repertorio, dei protesti, indicando i requisiti di cui agli articoli precedenti, giorno per giorno e per ordine di data.
2. L'originale del protesto fatto per atto separato deve essere consegnato al portatore della cambiale.
Capo VIII. Dell'intervento.
Sezione I. Disposizioni generali
Art. 74
1. Il traente, il girante o l'avallante puo' indicare una persona per accettare o pagare al bisogno.
2. La cambiale puo', nelle condizioni sottoindicate, essere accettata o pagata da una persona che interviene per qualsiasi obbligato in via di regresso.
3. L'interveniente puo' essere un terzo, lo stesso trattario o una persona gia', obbligata cambiariamente tranne l'accettante.
4. L'interveniente deve, nei due giorni feriali successivi all'intervento, darne avviso, a colui per il quale e' intervenuto. In caso d'inosservanza di tale termine egli e' responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza pero' che l'ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.
Sezione II. Dell'accettazione per intervento
Art. 75
1. L'accettazione per intervento puo' esser fatta ogni qualvolta il portatore di una cambiale accettabile possa esercitare il regresso prima della scadenza.
2. Se sulla cambiale e' stata indicata una persona per accettarla o pagarla al bisogno nel luogo del pagamento, il portatore non puo' esercitare prima della scadenza il regresso contro colui che ha apposto l'indicazione e contro i firmatari susseguenti a meno che egli abbia presentato la cambiale alla persona indicata e, avendone questa rifiutato l'accettazione, il rifiuto sia stato constatato con protesto.
3. Negli altri casi d'intervento il portatore puo' rifiutare l'accettazione per intervento. Tuttavia, se l'ammette, perde il diritto di agire prima della scadenza in via di regresso contro colui per il quale l'accettazione e' stata data e contro i firmatari susseguenti.
Art. 76
1. L'accettazione per intervento e' apposta sulla cambiale ed e' firmata dall'interveniente. Essa indica per chi e' stata data; in mancanza di questa indicazione l'accettazione si reputa data per il traente.