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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Testo in vigore al

Art. 53 Sanzione pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle indagini preliminari

1. Nel corso delle indagini preliminari, quando si verifica l'ipotesi prevista dall'articolo 147 comma 2 del codice, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari di provvedere all'applicazione della sanzione pecuniaria.

Art. 54 Copie degli atti da notificare

1. Quando l'atto da notificare viene trasmesso all'ufficiale giudiziario, questi deve formarne un numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.

2. Tengono luogo dell'originale le copie, trasmesse con mezzi tecnici idonei, quando l'ufficio che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

3. Quando la notificazione viene eseguita a mezzo della polizia giudiziaria, l'atto e' trasmesso all'ufficio di polizia competente per territorio con numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.

Art. 55 Modalita' di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo

1. Alla spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149 commi 4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria.

2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma e il testo del fonogramma previsto dall'articolo 149 comma 2 del codice, con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.

Art. 56 Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore

1. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata documenta tale spedizione depositando in cancelleria copia dell'atto inviato, attestandone la conformita' all'originale, e l'avviso di ricevimento.

2. Il difensore indica altresi' se l'atto e' stato spedito in busta chiusa o in piego.

Art. 57 Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto

1. Gli atti che l'imputato detenuto si e' rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell'istituto a norma dell'articolo 156 comma 2 del codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l'imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna e' fatta menzione in apposito registro.

Art. 58 Informazione all'imputato detenuto legittimamente assente

1. Il direttore dell'istituto annota nel registro indicato nell'articolo 57 data, ora e modalita' dell'informazione prevista dall'articolo 156 comma 2 del codice.

Art. 59 Secondo accesso per la prima notificazione all'imputato non detenuto

1. Nel caso previsto dall'articolo 157 comma 7 del codice, nella relazione di notificazione e' indicata anche l'ora in cui sono avvenuti gli accessi. In caso di mancanza o inidoneita' delle persone indicate nell'articolo 157 comma 1 del codice, il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da quello del primo accesso.

Art. 60 Informazione dell'avvenuta notificazione all'imputato in servizio militare

1. Il comandante militare che ha provveduto alla informazione a norma dell'articolo 158 del codice annota data, ora e modalita' in apposito registro.

Art. 61 Documentazione delle nuove ricerche dell'imputato

1. La polizia giudiziaria, in caso di nuove ricerche disposte a norma dell'articolo 159 del codice, ne fa relazione all'autorita' richiedente, indicando i luoghi in cui le ricerche sono state svolte, gli ufficiali e gli agenti che le hanno eseguite, i nomi dei familiari dell'imputato reperiti e le notizie dagli stessi fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova.

Art. 62 Indicazione delle generalita' del domiciliatario

1. Nell'eleggere il domicilio a norma dell'articolo 162 del codice, l'imputato e' tenuto a indicare anche le generalita' del domiciliatario.

Art. 63 Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 169 comma 3 del codice, all'avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorita' giudiziaria che procede e' allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l'imputato risulta essere nato.

Art. 64 Comunicazione di atti

1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.

2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero, che ha sede diversa da quella del giudice, si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. In caso di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la liberta' personale, la comunicazione e' eseguita col mezzo piu' celere nelle forme previste dagli articoli 149 e 150 del codice ovvero e' eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale e' trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.

4. Ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia puo' essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

Capo VI. Disposizioni relative alle prove

Art. 66 Procedimento di esclusione del segreto

1. Nei fatti, notizie e documenti indicati nell'articolo 204 comma 1 del codice non sono compresi i nomi degli informatori.

2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perche' il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 AGOSTO 2007, N. 124.

Art. 67 Albo dei periti presso il tribunale

1. Presso ogni tribunale e' istituito un albo dei periti, diviso in categorie.

2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilita', ingegneria e relative specialita', infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia.

3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attivita' professionale presso un ente pubblico.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.

5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attivita' di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice.

Art. 68 Formazione e revisione dell'albo dei periti

1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 e' tenuto a cura del presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, ... dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.

2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo.

3. Il comitato puo' assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.

4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3 o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.

Art. 69 Requisiti per la iscrizione nell'albo dei periti

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia.

2. La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere accompagnata dall'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente.

3. Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone:

  1. a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

  2. b) che si trovano in una delle situazioni di incapacita' previste dall'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c) del codice;

  3. c) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.

4. La richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona e' imputata di delitto non colposo per il quale e' consentito l'arresto in flagranza ovvero e' sospesa dal relativo albo professionale.

Art. 70 Sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti

1. Agli iscritti nell'albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico possono essere applicate, su segnalazione del giudice procedente, le sanzioni dell'avvertimento, della sospensione dall'albo per un periodo non superiore a un anno o della cancellazione.

2. E' disposta la sospensione dall'albo nei confronti delle persone che si trovano nelle situazioni previste dall'articolo 69 comma 4 per il tempo in cui perdurano le situazioni medesime.

3. E' disposta la cancellazione dall'albo, anche prima della scadenza del termine stabilito per la revisione degli albi, nei confronti degli iscritti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3.

4. Competente a decidere e' il comitato previsto dall'articolo 68.

Art. 71 Procedimento per l'applicazione delle sanzioni

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 70, il presidente del tribunale contesta l'addebito al perito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a fornire deduzioni scritte entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Decorso tale termine e assunte se del caso informazioni, il comitato delibera a norma dell'articolo 68 comma 3.

Art. 72 Reclamo avverso le decisioni del comitato

1. Entro quindici giorni dalla notificazione, contro le decisioni del comitato puo' essere proposto reclamo sul quale decide una commissione composta dal presidente della corte di appello nel cui distretto ha sede il comitato, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio professionale cui l'interessato appartiene ovvero da loro delegati.

2. Della commissione non possono far parte persone che abbiano partecipato alla decisione oggetto del reclamo.

3. La commissione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

Art. 72-bis Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette

1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici e' minore, incapace ovvero interdetta per infermita' di mente, il consenso e' prestato dal genitore o dal tutore, i quali possono presenziare alle operazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, se il genitore o il tutore mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici, il consenso e' prestato da un curatore speciale nominato dal giudice, il quale puo' presenziare alle operazioni.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 224-bis e 359-bis del codice.