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Sez. 1, Sentenza n. 8568 del 07/08/1993 (Rv. 483405 - 01)

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Istruzione del processo - In genere | Commissioni tributarie - Facoltà di disporre accertamenti istruttori ad integrazione delle prove, offerte dalle parti - Mancato esercizio - Denuncia in sede di legittimità - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483405-01

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Istruzione del processo - In genere

In materia di contenzioso tributario, il mancato esercizio della facoltà di disporre accertamenti istruttori ad integrazione delle prove offerte dalle parti - attribuita alle Commissioni tributarie dell'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 - non è denunciabile in sede di legittimità come motivo di annullamento della decisione impugnata, perché attiene ad una valutazione discrezionale, e perciò insindacabile, del giudice del merito circa la necessità o l'opportunità di esercitare gli anzidetti poteri cognitivi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)