Sez. 1, Sentenza n. 8568 del 07/08/1993 (Rv. 483405 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Istruzione del processo - In genere | Commissioni tributarie - Facoltà di disporre accertamenti istruttori ad integrazione delle prove, offerte dalle parti - Mancato esercizio - Denuncia in sede di legittimità - Inammissibilità.
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Istruzione del processo - In genere
In materia di contenzioso tributario, il mancato esercizio della facoltà di disporre accertamenti istruttori ad integrazione delle prove offerte dalle parti - attribuita alle Commissioni tributarie dell'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 - non è denunciabile in sede di legittimità come motivo di annullamento della decisione impugnata, perché attiene ad una valutazione discrezionale, e perciò insindacabile, del giudice del merito circa la necessità o l'opportunità di esercitare gli anzidetti poteri cognitivi.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)