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Sez. L, Sentenza n. 6342 del 23/04/2012 (Rv. 622142 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Effetti - Estinzione del rapporto - Giusta causa - Necessità - Esclusione - Fondamento - Rapporto a tempo determinato - Recesso anticipato del lavoratore senza giusta causa - Diritto alla riammissione in servizio e alle retribuzioni fino a scadenza naturale - Insussistenza - Costituzione in mora del datore di lavoro - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2012-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622142-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

La dichiarazione di recesso del lavoratore, una volta comunicata al datore di lavoro, è idonea "ex se" a produrre l'effetto dell'estinzione del rapporto, che è nella disponibilità delle parti, a prescindere dai motivi delle dimissioni (purché non inficiate da minaccia di licenziamento e perciò viziate come atto di volontà) ed anche in assenza di una giusta causa, atteso che l'effetto risolutorio si ricollega pur sempre, a differenza di quanto avviene per il licenziamento, all'atto negoziale del lavoratore, preclusivo di un'azione intesa alla conservazione del rapporto; ne consegue che il lavoratore a termine, receduto anticipatamente senza giusta causa, non ha diritto alla riammissione in servizio, né al pagamento delle retribuzioni fino alla scadenza naturale del rapporto, neppure qualora abbia costituito in mora il datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)