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Sez. L, Sentenza n. 121 del 13/01/1989 (Rv. 461355 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI ANZIANITÀ - DISCIPLINA CONTRATTUALE - ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITÀ - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461355-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI ANZIANITÀ - DISCIPLINA CONTRATTUALE - ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITÀ - CRITERI.*

Al fine di verificare la legittimità della disciplina contrattuale dell'indennità di anzianità - in riferimento a quella di carattere inderogabile contenuta negli artt. 2120 e 2121 cod. civ. prima della novella n. 297 del 1982 - è necessaria la considerazione unitaria di tutte le clausole che incidono sia sulla Determinazione della base di calcolo sia sulla previsione delle varie maggiorazioni aggiuntive, dato che queste ultime, anche se collegate a specifiche previsioni di attribuzioni, concorrono ugualmente a comporre quell'unica liquidazione alla quale deve contrapporsi la valutazione, parimenti unitaria, derivante dall'integrale applicazione delle citate norme di legge. (V 756/86, mass n 444301).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)