REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
Testo in vigore al
Art. 896
1. Le merci che, nel quadro della politica agraria comune, sono vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione a fronte di un titolo d'importazione o di fissazione anticipata, sono ammesse al beneficio degli articoli 237, 238 e 239 del codice, purché si comprovi, con soddisfazione dell'ufficio doganale di cui all'articolo 879, che l'autorità competente ha preso le misure necessarie per annullare gli effetti del titolo a fronte del quale è avvenuta l'operazione d'importazione.
2. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di riesportazione, di introduzione in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco, o di distruzione delle merci.
Art. 897
Quando l'esportazione, la riesportazione, la distruzione o qualsiasi altra destinazione autorizzata riguardi, invece del materiale completo, uno o più pezzi staccati o uno o più elementi di tale materiale, il rimborso o lo sgravio consiste nella differenza tra l'importo dei dazi all'importazione relativo al materiale completo e l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero stati applicati al materiale restante se quest'ultimo fosse stato vincolato ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare tali dazi alla data in cui ha avuto luogo il vincolo del materiale completo.
Art. 898
L'importo di cui all'articolo 240 del codice è fissato in 10 ecu.
Capo 3. Disposizioni specifiche relative all'applicazione dell'articolo 239 del codice
Sezione 1. Decisioni spettanti alle autorità doganali degli Stati membri
Art. 899
Fatte salve altre situazioni da esaminare caso per caso nell'ambito della procedura prevista agli articoli da 905 a 909 e quando l'autorità doganale di decisione, cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 239, paragrafo 2 del codice, constati:
— che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui agli articoli da 900 a 903 e che non vi è stata alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza dell'interessato, accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione in oggetto.
— che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui all'articolo 904, non accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione in oggetto.
Per «interessato» s'intende la (le) persona(e) di cui all'articolo 878, paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, all'occorrenza, ogni altra persona che abbia partecipato all'espletamento delle formalità doganali relative alle merci in oggetto o che abbia dato le istruzioni necessarie per l'espletamento di tali formalità;
Art. 900
1. Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:
a) le merci non comunitarie, vincolate ad un regime doganale comportante l'esonero totale o parziale dai dazi all'importazione, o le merci immesse in libera pratica con un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione per scopi specifici siano state rubate e tali merci siano ritrovate in breve tempo e restituite, nello stato in cui si trovavano al momento del furto, al regime doganale cui erano state inizialmente assegnate;
b) le merci non comunitarie siano state inavvertitamente svincolate da un regime doganale comportante l'esonero totale o parziale dai dazi cui erano state assegnate e, non appena constatato l'errore, le merci siano restituite, nello stato in cui si trovavano al momento in cui sono state svincolate, al regime doganale cui erano state inizialmente assegnate;
c) sia impossibile far funzionare il sistema di apertura del mezzo di trasporto su cui si trovano le merci, precedentemente immesse in libera pratica, e procedere, di conseguenza, al loro scarico, non appena arrivate a destinazione, e tali merci siano immediatamente riesportate;
d) il fornitore, stabilito in un paese terzo, di merci inizialmente immesse in libera pratica che gli vengono rispedite in regime di perfezionamento passivo, affinché proceda gratuitamente all'eliminazione dei difetti esistenti prima dello svincolo (anche se sono stati constatati in un secondo tempo) o al loro adeguamento alle clausole del contratto in seguito al quale è stata effettuata l'immissione in libera pratica delle merci, decida di tenersi definitivamente le merci in oggetto a motivo dell'impossibilità in cui si trova di porre rimedio alla situazione in atto o di rimediarvi in condizioni economicamente accettabili;
e) sia stato constatato, al momento in cui l'autorità doganale decide di contabilizzare a posteriori i dazi all'importazione cui era effettivamente soggetta la merce inizialmente immessa in libera pratica in esenzione totale da tali dazi, che la merce in causa è stata riesportata fuori del territorio doganale della Comunità senza essere stata sottoposta al controllo dell'autorità doganale, essendo stato accertato che le condizioni materiali previste dal codice per il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione in oggetto sarebbero state soddisfatte nel momento in cui è stata effettuata la riesportazione della merce se tale importo fosse stato riscosso all'atto della sua immissione in libera pratica;
f) un'istanza giudiziaria abbia fatto divieto di commercializzare una merce precedentemente vincolata, in condizioni regolari, ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione e si sia in seguito proceduto alla sua riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità o alla sua distruzione sotto il controllo dell'autorità doganale, quando è appurato che la merce in oggetto non è stata utilizzata nella Comunità;
g) le merci siano state vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare tali dazi da un dichiarante abilitato a procedervi d'ufficio e, per un motivo non imputabile al medesimo, non abbiano potuto essere consegnate al destinatario;
h) le merci siano state spedite al destinatario per un errore dello speditore;
i) le merci si siano rivelate inadatte all'uso previsto dal destinatario per un errore evidente di compilazione dell'ordinazione;
j) le merci che, dopo essere state svincolate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione, risultino non conformi alla normativa in vigore riguardo alla loro utilizzazione o alla loro commercializzazione e per tale motivo non possano essere utilizzate per i fini previsti dal destinatario;
k) l'utilizzazione delle merci per i fini previsti dal destinatario sia impossibile o notevolmente ridotta in seguito a misure di portata generale prese posteriormente alla data in cui è stato autorizzato il loro svincolo per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi da un'autorità o un organismo avente in materia potere decisionale;
l) il beneficio dell'esonero totale o parziale dai dazi all'importazione, chiesto dall'interessato sulla base delle disposizioni vigenti, non possa per ragioni non imputabili a quest'ultimo, essere concesso dall'autorità competente che contabilizza quindi i dazi all'importazione divenuti esigibili;
m) le merci siano pervenute al destinatario oltre i termini di consegna previsti dal contratto in seguito al quale è stato operato il vincolo delle merci ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione;
n) le merci che non hanno potuto essere vendute nel territorio doganale della Comunità siano consegnate gratuitamente ad enti assistenziali:
— operanti in paesi terzi, sempre che dispongano di una rappresentanza nella Comunità, oppure
— operanti nel territorio doganale della Comunità, sempre che possano beneficiare di una franchigia in caso d'importazione per la libera pratica di merci affini provenienti da paesi terzi.
2.
Fatto salvo il paragrafo 3, il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c) e dalla lettera f) fino alla lettera n) è subordinato, salvo quando tali merci siano distrutte per ordine dell'autorità pubblica o siano consegnate gratuitamente ad enti assistenziali operanti nella Comunità, alla loro riesportazione, sotto il controllo dell'autorità doganale, fuori del territorio doganale della Comunità.
Su espressa richiesta, l'autorità di decisione autorizza a sostituire la riesportazione delle merci con la loro distruzione, oppure con il loro vincolo, ai fini della loro riesportazione, al regime di transito comunitario esterno, oppure al regime di deposito doganale, in zona franca o in deposito franco.
Per ricevere una di queste destinazioni doganali le merci in causa non sono considerate merci comunitarie.
In tal caso, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni utili affinchè le merci introdotte in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco, possano essere successivamente riconosciute come merci non comunitarie.
3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione è subordinato al rinvio delle merci all'indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo da questi indicato.
4. Deve essere inoltre stabilito, con soddisfazione dell'ufficio doganale di controllo, che le merci non sono state né utilizzate né vendute dall'interessato.
Art. 901
1. Inoltre, si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:
a) le merci erroneamente dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione siano state riesportate fuori del territorio doganale della Comunità senza essere state preventivamente dichiarate per il regime doganale al quale avrebbero dovuto essere vincolate, sempre che risultino soddisfatte le altre condizioni previste dall'articolo 237 del codice;
b) la riesportazione o la distruzione delle merci di cui all'articolo 238, paragrafo 2, lettera b) del codice non sia avvenuta sotto il controllo dell'autorità doganale e siano state soddisfatte le altre condizioni previste dal predetto articolo;
c) la riesportazione o la distruzione delle merci non sia stata effettuata sotto il controllo dell'autorità doganale, conformemente all'articolo 900, paragrafo 1, lettera c) e dalla lettera f) fino alla lettera n), e risultino soddisfatte tutte le altre condizioni di cui all'articolo 900, paragrafi 2 e 4.
2. La concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi all'importazione nei casi di cui al paragrafo 1 è subordinato:
a) alla presentazione di tutti gli elementi di prova necessari per consentire all'autorità doganale di decisione di accertarsi che le merci per le quali è stato chiesto il rimborso o lo sgravio sono state:
— effettivamente riesportate fuori del territorio doganale della Comunità, oppure
— distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a renderne ufficialmente atto;
b) alla restituzione all'autorità doganale di decisione di qualsiasi documento attestante il carattere comunitario delle merci in parola sulla cui scorta le stesse hanno eventualmente lasciato il territorio doganale della Comunità, oppure alla presentazione di qualsiasi elemento di prova ritenuto necessario da tale autorità per accertarsi che il documento in causa non venga utilizzato per importare merci nella Comunità in un secondo tempo.
Art. 902
1.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 901, paragrafo 2:
a) gli elementi di prova necessari per permettere all'autorità doganale di decisione di assicurarsi che le merci per le quali è richiesto il rimborso o lo sgravio sono state effettivamente riesportate fuori del territorio doganale della Comunità consistono nella presentazione, da parte del richiedente:
— dell'originale o di una copia autenticata della dichiarazione di esportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità, e
— di un attestato dell'ufficio doganale attraverso il quale è avvenuta l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.
— di un attestato dell'ufficio doganale che ha constatato l'arrivo delle merci nel paese terzo di destinazione, oppure
— dell'originale o di una copia autenticata della dichiarazione in dogana di cui le merci hanno formato oggetto nel paese terzo di destinazione.
— l'originale o una copia autenticata della dichiarazione per detto regime, e
— nella misura ritenuta necessaria dall'autorità doganale di decisione, i documenti commerciali o amministrativi (quali fatture, distinte, documenti di transito, certificati sanitari) comportanti una descrizione esauriente delle merci (designazione commerciale, quantità, marchi e altre indicazioni di cui possono essere corredate) che sono stati acclusi, da una parte, alla dichiarazione per il predetto regime, dall'altra, alla dichiarazione di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità oppure, all'occorrenza, alla dichiarazione in dogana di cui le merci hanno formato oggetto nel paese terzo di destinazione;
b) gli elementi di prova necessari per permettere all'autorità doganale di decisione di assicurarsi che le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio sono state effettivamente distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a constatarlo ufficialmente devono consistere nella presentazione, da parte del richiedente:
— del verbale o della dichiarazione di distruzione redatto dall'autorità ufficiale sotto il cui controllo tale distruzione ha avuto luogo o di una copia autenticata, oppure
— di un certificato redatto dalla persona abilitata a constatare la distruzione, accompagnato da elementi d'informazione che ne giustificano l'abilitazione.
Quando tale attestato non possa essere fornito, la prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità può risultare dalla presentazione: A tali documenti va allegata la documentazione amministrativa e commerciale che permette all'autorità doganale di decisione di controllare che le merci esportate fuori del territorio doganale della Comunità sono proprio quelle che erano state dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione, cioè:
Tali documenti devono recare una descrizione sufficientemente precisa delle merci distrutte (designazione commerciale, quantità, marchi ed altre indicazioni di cui possono essere corredate) per consentire all'autorità doganale, raffrontando le indicazioni figuranti nella dichiarazione per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione e nei documenti commerciali (quali fatture, distinte) che la corredano, di assicurarsi che le merci distrutte sono proprio quelle che erano state dichiarate per il regime.
2. Se gli elementi di prova di cui al paragrafo 1 si rivelano insufficienti a permettere all'autorità doganale di decisione di deliberare con cognizione di causa sul caso loro sottoposto, oppure quando taluni di essi non possono essere presentati, essi debbono essere completati o sostituiti da ogni altro documento ritenuto necessario dalla predetta autorità.
Art. 903
1. Per le merci in reintroduzione che al momento della loro esportazione fuori del territorio doganale della Comunità avevano dato luogo alla riscossione di un dazio all'esportazione, la loro immissione in libera pratica dà diritto al rimborso delle somme così riscosse.
2.
Il paragrafo 1 si applica unicamente alle merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 844.
La prova che le merci si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 185, paragrafo 2, lettera b) del codice, deve essere fornita all'ufficio doganale in cui le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica.
3. Il paragrafo 1 si applica anche quando le merci in causa costituiscono soltanto una frazione delle merci precedentemente esportate fuori del territorio doganale della Comunità.
Art. 904
Non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando, secondo il caso, l'unico motivo a sostegno della domanda di rimborso o di sgravio è costituito:
a) dalla riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità per motivi diversi da quelli di cui all'articolo 237 o 238 del codice o all'articolo 900 o 901, in particolare per la mancata vendita di merci precedentemente vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione;
b) salvo nei casi espressamente previsti dalla normativa comunitaria, dalla distruzione, per qualsiasi motivo, di merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione dopo il loro svincolo da parte dell'autorità doganale;
c) dalla presentazione, anche in buona fede, per la concessione di un trattamento tariffario preferenziale per merci dichiarate per la libera pratica, di documenti rivelatisi in un secondo tempo falsi, falsificati o non validi per la concessione di tale trattamento.
Sezione 2. Decisioni spettanti alla Commissione
Art. 905
1.
Quando l'autorità doganale di decisione, alla quale è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio in virtù dell'articolo 239, paragrafo 2 del codice, non sia in grado di decidere, sulla base dell'articolo 899, e la domanda sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, lo Stato membro da cui dipende tale autorità trasmette il caso alla Commissione affinché sia evaso conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909.
Il termine «interessato» deve essere inteso nel senso di cui all'articolo 899.
In tutti gli altri casi, l'autorità doganale di decisione respinge la domanda.
2.
La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso.
La Commissione accusa immediata ricezione della pratica in questione allo Stato membro interessato.
Quando risulti che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro sono insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso sottopostole, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d'informazione complementari.
3. Senza attendere il completamento della procedura di cui agli articoli da 906 a 909 l'autorità doganale di decisione può autorizzare, su espressa richiesta, l'espletamento delle formalità doganali relative alla riesportazione delle merci o alla loro distruzione prima che la Commissione abbia deliberato sul caso in oggetto. Tale autorizzazione non anticipa la decisione finale sul caso all'esame.
Art. 906
Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 2, la Commissione ne trasmette copia agli Stati membri.
L'esame della pratica è iscritto, non appena possibile, all'ordine del giorno di una riunione del comitato di cui all'articolo 247 del codice.
Art. 907
Previa consultazione di un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nell'ambito del comitato per esaminare il caso in oggetto, la Commissione adotta una decisione che stabilisce che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio oppure non la giustifica.
La decisione deve essere presa entro sei mesi dalla data di ricezione, da parte della Commissione, della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 2. Quando la Commissione debba chiedere allo Stato membro elementi d'informazione complementari per poter deliberare, il termine di sei mesi è prorogato del tempo intercorrente tra la data di invio da parte della Commissione della richiesta di elementi d'informazione complementari e la data in cui questi ultimi pervengono alla Commissione.
Art. 908
1.
La comunicazione della decisione di cui all'articolo 907 deve essere fatta allo Stato membro interessato al più presto e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 907.
Copia di tale decisione è inviata agli altri Stati membri.
2. In base alla decisione della Commissione, comunicata nelle condizioni di cui al paragrafo 1, l'autorità di decisione delibera sulla domanda presentatale.
3.
Quando la decisione di cui all'articolo 907 stabilisca che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio, la Commissione può, alle condizioni da esse determinate, abilitare uno o più Stati membri a rimborsare o ad abbuonare i dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto o di diritto comparabili.
In tal caso, la decisione di cui all'articolo 907 è comunicata anche a ciascuno Stato membro abilitato.
Art. 909
Se la Commissione non ha adottato alcuna decisione nel termine di cui all'articolo 907 o non ha comunicato alcuna decisione allo Stato membro in causa nel termine di cui all'articolo 908, l'autorità doganale di decisione dà seguito favorevole alla domanda di rimborso o di sgravio.
Capo 4. Assistenza amministrativa tra le autorità doganali degli Stati membri
Art. 910
Nei casi di cui all'articolo 885, paragrafo 2, la domanda dell'autorità doganale di decisione all'ufficio doganale di controllo deve essere fatta per iscritto, in duplice copia, sul documento il cui modello figura nell'allegato 112. Debbono esservi allegati, sotto forma di originali o di copie, la domanda di rimborso o di sgravio nonché tutti i documenti necessari per permettere all'ufficio doganale di controllo di procurarsi le informazioni o di effettuare le verifiche richieste.
Art. 911
1. Entro due settimane dalla data di ricevimento della domanda l'ufficio doganale di controllo si procura le informazioni o effettua i controlli richiesti dall'autorità doganale di decisione. Esso annota i risultati del suo intervento nello spazio riservato a tal fine sull'originale del documento di cui all'articolo 910 che rinvia all'autorità doganale di decisione con tutti i documenti trasmessigli.
2. Quando non sia in grado di procurarsi le informazioni o di effettuare i controlli richiesti nel termine di due settimane di cui al paragrafo 1, l'ufficio doganale di controllo accusa ricevuta entro questo termine della domanda trasmessagli rispedendo all'autorità doganale di decisione la copia del documento di cui all'articolo 910 opportunamente annotato.
Art. 912
L'attestato di cui all'articolo 887, paragrafo 5 è fornito all'autorità doganale di decisione dall'ufficio doganale di esecuzione su un documento il cui modello figura nell'allegato 113.
Parte V. Disposizioni finali
Art. 913
I regolamenti e le direttive indicati qui di seguito sono abrogati:
— regolamento (CEE) n. 37/70 della Commissione, del 9 gennaio 1970, relativo alla determinazione dell'origine dei pezzi di ricambio essenziali destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio od un veicolo precedentemente spediti32;
— regolamento (CEE) n. 2632/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, relativo alla determinazione dell'origine degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione33;
— regolamento (CEE) n. 315/71 della Commissione, del 12 febbraio 1971, relativo alla determinazione dell'origine dei vini di base destinati alla fabbricazione dei vermut e dell'origine dei vermut34;
— regolamento (CEE) n. 861/71 della Commissione, del 27 aprile 1971, relativo alla determinazione dell'origine dei magnetofoni35;
— regolamento (CEE) n. 3103/73 della Commissione, del 14 novembre 1973, riguardante il certificato di origine e la relativa domanda negli scambi all'interno della Comunità36;
— regolamento (CEE) n. 2945/76 della Commissione, del 26 novembre 1976, che stabilisce delle disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 754/76 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità37, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;
— regolamento (CEE) n. 137/79 della Commissione, del 19 dicembre 1979, relativo all'istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri38, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3399/9139;
— regolamento (CEE) n. 1494/80 della Cmmissione, dell'11 giugno 1980, concernente delle note interpretative e i principi di contabilità generalmente ammessi in materia di valore in dogana40;
— regolamento (CEE) n. 1495/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, recante attuazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci41, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/9142;
— regolamento (CEE) n. 1496/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, concernente la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana e la produzione dei relativi documenti43, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 979/9344;
— regolamento (CEE) n. 1574/80 della Commissione, del 20 giugno 1980, che fissa le disposizioni di applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione45;
— regolamento (CEE) n. 3177/80 della Commissione, del 5 dicembre 1980, relativo al luogo d'introduzione da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci46, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2779/9047;
— regolamento (CEE) n. 3179/80 della Commissione, del 5 dicembre 1980, relativo alle tasse postali da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci spedite per via postale48, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1264/9049;
— regolamento (CEE) n. 553/81 della Commissione, del 12 febbraio 1981, riguardante il certificato di origine e la relativa domanda50;
— regolamento (CEE) n. 1577/80 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili51, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/9052;
— direttiva 82/57/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1981, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva 79/695/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci53, modificata da ultimo dalla direttiva 83/371/CEE54;
— direttiva 82/347/CEE della Commissione, del 23 aprile 1982, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva 81/177/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie55;
— regolamento (CEE) n. 3040/83 della Commissione, del 28 ottobre 1983, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione56;
— regolamento (CEE) n. 3158/83 della Commissione, del 9 novembre 1983, relativo all'incidenza dei corrispettivi e diritti di licenza sul valore in dogana57;
— regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione, del 13 giugno 1984, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio58, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3693/9259;
— regolamento (CEE) n. 3548/84 della Commissione, del 17 dicembre 1984, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2763/83 relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica60, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2361/8761;
— regolamento (CEE) n. 1766/85 della Commissione, del 27 giugno 1985, relativo ai tassi di cambio da applicare per la determinazione del valore in dogana62, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 593/9163;
— regolamento (CEE) n. 3787/86 della Commissione, dell'11 dicembre 1986, relativo all'annullamento ed alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nell'ambito di alcuni regimi doganali economici64;
— regolamento (CEE) n. 3799/86 della Commissione, del 12 dicembre 1986, che fissa le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione65;
— regolamento (CEE) n. 2458/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento passivo ed al sistema degli scambi standard66, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3692/9267;
— regolamento (CEE) n. 4128/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi «flue cured» del tipo Virginia, «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, «light air cured» del tipo Maryland e dei tabacchi «fire cured» nelle sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata68;
— regolamento (CEE) n. 4129/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione nelle sottovoci della nomenclatura combinata, previste nell'allegato C dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Iugoslavia, di taluni animali vivi della specie bovina domestica e di talune carni della specie bovina69;
— regolamento (CEE) n. 4130/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione dell'uva da tavola della varietà «Empereur» (Vitis vinifera c. v.) nella sottovoce 0806 10 11 della nomenclatura combinata70;
— regolamento (CEE) n. 4131/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione dei vini di Porto, di Madera, di Xerex, del moscatello di Setubal e del vino di Tokay (Aszu e Szamorodui) nelle sottovoci 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 e 2204 29 55 della nomenclatura combinata71, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2490/9172;
— regolamento (CEE) n. 4132/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di ammissione del whiskey detto «Bourbon» nelle sottovoci 2208 30 11 e 2208 30 19 della nomenclatura combinata73;
— regolamento (CEE) n. 4133/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione della vodka delle sottovoci 2208 90 31 e 2208 90 53 della nomenclatura combinata, importata nella Comunità, al beneficio tariffario previsto nell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia riguardante i reciproci scambi di taluni vini e bevande alcoliche74;
— regolamento (CEE) n. 4134/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione delle preparazioni dette «fondute» nella sottovoce 2106 90 10 della nomenclatura combinata75;
— regolamento (CEE) n. 4135/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione del nitrato di sodio naturale e del nitrato sodico potassico naturale rispettivamente nelle sottovoci 3102 50 10 e 3105 90 10 della nomenclatura combinata76;
— regolamento (CEE) n. 4136/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione dei cavalli destinati alla macellazione nella sottovoce 0101 19 10 della nomenclatura combinata77;
— regolamento (CEE) n. 4137/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione delle merci nelle sottovoci 0408 11 90, 0408 19 90, 0408 91 90, 0408 99 90, 1106 20 10, 2501 00 51, 3502 10 10 e 3502 90 10 della nomenclatura combinata78;
— regolamento (CEE) n. 4138/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione delle patate, del granturco dolce, di taluni cereali e di taluni semi e frutti oleosi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione alla semina79;
— regolamento (CEE) n. 4139/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione di taluni prodotti petroliferi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione, in funzione della loro destinazione particolare80;
— regolamento (CEE) n. 4140/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione dei veli e delle tele da buratti, non confezionati, nella sottovoce 5911 20 00 della nomenclatura combinata81;
— regolamento (CEE) n. 4141/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione di taluni prodotti destinati a talune categorie di aeromobili o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione82, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1418/9183;
— regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare84, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3803/9285;
— regolamento (CEE) n. 693/88 della Commissione, del 4 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo86, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3660/9287;
— regolamento (CEE) n. 809/88 della Commissione, del 14 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa da applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti dei territori occupati88, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2774/8889;
— regolamento (CEE) n. 4027/88 della Commissione, del 21 dicembre 1988, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regime dell'ammissione temporanea dei contenitori90, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3348/8991;
— regolamento (CEE) n. 288/89 della Commissione, del 3 febbraio 1989, relativo alla definizione dell'origine dei circuiti integrati92;
— regolamento (CEE) n. 597/89 della Commissione, dell'8 marzo 1989, che stabilisce talune disposizioni di applicazioni del regolamento (CEE) n. 2144/89 del Consiglio, riguardante l'obbligazione doganale93;
— regolamento (CEE) n. 2071/89 della Commissione, dell'11 luglio 1989, relativo alla determinazione dell'origine degli apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto94;
— regolamento (CEE) n. 3850/89 della Commissione, del 15 dicembre 1989, che stabilisce per taluni prodotti agricoli che fruiscono di speciali regimi d'importazione, le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio relativo alla definizione comune dell'origine delle merci95;
— regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio relativo ai depositi doganali96, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3001/9297;
— regolamento (CEE) n. 2562/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, relativo alle zone franche e ai depositi franchi98, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/9199;
— regolamento (CEE) n. 2883/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, relativo alla determinazione dell'origine dei succhi d'uva (100);
— regolamento (CEE) n. 2884/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, relativo alla determinazione dell'origine di alcune merci ricavate dalle uova (101);
— regolamento (CEE) n. 3561/90 della Commissione, dell'11 dicembre 1990, relativo alla determinazione dell'origine di taluni prodotti di materie ceramiche (102);
— regolamento (CEE) n. 3620/90 della Commissione, del 14 dicembre 1990, relativo alla determinazione dell'origine delle carni e delle frattaglie, fresche, refrigerate o congelate, di taluni animali domestici (103);
— regolamento (CEE) n. 3672/90 della Commissione, del 18 dicembre 1990, relativo alla determinazione dell'origine di cuscinetti a rotolamento, a sfere, a rulli o ad aghi (a rullini) (104);
— regolamento (CEE) n. 3716/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4046/89 del Consiglio, relativo alle garanzie da prestare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione doganale (105);
— regolamento (CEE) n. 3796/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata (106), modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2674/92 (107);
— regolamento (CEE) n. 1364/91 della Commissione del 24 maggio 1991, relativo alla determinazione dell'origine delle materie e dei manufatti tessili di cui alla sezione XI della nomenclatura combinata (108);
— regolamento (CEE) n. 1365/91 della Commissione, del 24 maggio 1991, relativo alla determinazione dell'origine di linters di cotone, feltri e stoffe non tessute, indumenti di cuoio, calzature e cinturini per orologi di materie tessili (109);
— regolamento (CEE) n. 1593/91 della Commissione, del 12 giugno 1991, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e ATA come documenti di transito (110);
— regolamento (CEE) n. 1656/91 della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce disposizioni di applicazione particolari relative a talune operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale (111);
— regolamento (CEE) n. 2164/91 della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce le disposizioni di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (112);
— regolamento (CEE) n. 2228/91 della Commissione, del 26 giugno 1991, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento attivo (113), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3709/92 (114);
— regolamento (CEE) n. 2249/91 della Commissione, del 25 luglio 1991, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1855/89 del Consiglio relativo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto (115);
— regolamento (CEE) n. 2365/91 della Commissione, del 31 luglio 1991, che stabilisce le condizioni di utilizzazione del carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci nel territorio doganale della Comunità e per l'esportazione temporanea di merci fuori di detto territorio (116);
— regolamento (CEE) n. 3717/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che stabilisce l'elenco delle merci che possono beneficiare del regime che ne consente la trasformazione sotto controllo doganale prima dell'immissione in libera pratica (117), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 209/93 (118);
— regolamento (CEE) n. 343/92 della Commissione, del 22 gennaio 1992, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina e Macedonia (119), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3660/92 (120);
— regolamento (CEE) n. 1214/92 della Commissione, del 21 aprile 1992, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario (121), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3712/92 (122);
— regolamento (CEE) n. 1823/92 della Commissione, del 3 luglio 1992, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria (123);
— regolamento (CEE) n. 2453/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio relativo al documento amministrativo unico (124), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/93 (125);
— regolamento (CEE) n. 2674/92 della Commissione, del 15 settembre 1992, che completa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio, relativo alle informazioni tariffarie fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale (126);
— regolamento (CEE) n. 2713/92 della Commissione, del 17 settembre 1992, relativo alla circolazione delle merci tra talune parti del territorio doganale della Comunità (127);
— regolamento (CEE) n. 3269/92 della Commissione, del 10 novembre 1992, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione degli articoli 161, 182 e 183 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, recante il codice doganale comunitario, per quanto riguarda il regime dell'esportazione, la riesportazione e le merci che escono dal territorio doganale della Comunità (128);
— regolamento (CEE) n. 3566/92 della Commissione, del 18 dicembre 1992, relativo ai documenti da utilizzare ai fini dell'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci (129);
— regolamento (CEE) n. 3689/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e ATA come documenti di transito, e del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea (130);
— regolamento (CEE) n. 3691/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito, e del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea (131);
— regolamento (CEE) n. 3710/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che fissa le procedure applicabili in caso di trasferimento di merci o prodotti vincolati al regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione (132);
— regolamento (CEE) n. 3903/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo alle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana (133).
Art. 914
I riferimenti fatti alle disposizioni abrogate devono intendersi fatti al presente regolamento.
Art. 915
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.
L'articolo 791, paragrafo 2 cessa di essere applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1993. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione