Sez. 2, Sentenza n. 22507 del 30/06/2026 (Rv. 679135-03)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Danno patrimoniale da inadempimento - Liquidazione - Criteri - Interesse positivo - Valore della prestazione per il creditore - Comparazione tra la situazione patrimoniale in caso di adempimento e quella derivata dall'inadempimento.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
Il danno patrimoniale da inadempimento va ancorato ai criteri di liquidazione dell'interesse positivo e della teoria differenziale, secondo cui, in base al nesso di causalità, l'entità del risarcimento deve essere collegata al valore che la prestazione ha per il creditore, quale danno da aspettativa e non da affidamento, esclusi i costi e le perdite che egli avrebbe comunque sostenuto anche in caso di adempimento, con conseguente comparazione tra la situazione patrimoniale che si sarebbe determinata in caso di adempimento e quella conseguita all'inadempimento.
Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)