Sez. 1, Sentenza n. 2086 del 04/04/1995 Cc. (dep. 06/05/1995) Rv. 201273 - 01
Competenza - Rimessione del processo - Casi - Libertà di determinazione | Campagna di stampa e pressione dell'opinione pubblica - Irrilevanza - Rapporto di colleganza dell'imputato con gli investigatori - Assenza di specifici e concreti riferimenti alla possibilità di turbativa della serenità del giudizio - Irrilevanza.
Competenza - Rimessione del processo - Casi - Libertà di determinazione
La turbativa sullo svolgimento del processo, presupposto della rimessione ad altro giudice ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., non deve essere solo potenzialmente idonea a pregiudicare la serena ed imparziale conclusione del processo, bensì concretamente capace di incidervi negativamente, diventando un dato effettivamente inquinante. Non sono sufficienti a giustificare la deroga al principio del giudice naturale pertanto, in assenza di più specifiche prove, gli indici rivelatori della ipotizzata turbativa consistenti nelle inevitabili pressioni esercitate dai "mass media" sull'opinione pubblica, fenomeno ormai consueto specie nei casi di fatti criminosi efferati o clamorosi per la qualità dell'imputato, né costituisce di per sè pericolo di inquinamento in senso favorevole o sfavorevole nei confronti di quest'ultimo, in difetto di concreti riferimenti in senso contrario, la circostanza del suo rapporto di colleganza con coloro che hanno contribuito alla ricerca della prova, diventando testi in sede di accertamento giurisdizionale. (Fattispecie relativa ad assistente della Polizia di Stato in forza a nucleo antidroga, imputato di triplice omicidio, le indagini nei cui confronti erano state affidate a membri dello stesso reparto di polizia giudiziaria al quale egli apparteneva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)