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Sez. 1, Sentenza n. 12644 del 09/06/2011 (Rv. 618313 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Prestazione diversa dal danaro - Modalità anomala di estinzione del debito ex art. 67, comma 1, n. 2 legge fall. - Configurabilità - Condizioni - Collegamento tra l'acquisto del bene dal fallito e la compensazione del credito originario di terzi verso il fallito con il pagamento del prezzo - Conseguenze sulla prova dell'elemento soggettivo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618313-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, l'estinzione della precedente passività come finalità ulteriore, rispetto alla causa tipica dei singoli negozi a tal scopo utilizzati, secondo lo schema del "collegamento funzionale", conferisce alla complessiva operazione un carattere anormale, alla stregua di una "datio in solutum" qualificabile come mezzo anomalo di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, primo comma, n. 2 legge fall.; ne deriva che siffatta qualificazione dell'atto estintivo rende superflua l'indagine in ordine alla prova della "scientia decoctionis", competendo alla parte convenuta - nella specie l'"accipiens" - dimostrare, vincendo la relativa presunzione, la non conoscenza dello stato di insolvenza del debitore al momento dell'atto. (Fattispecie relativa ad una compravendita immobiliare nella quale la società finanziaria, acquirente dal fallito, divenuta nella stessa data del rogito cessionaria del credito vantato da un terzo verso lo stesso fallito venditore, aveva compensato in parte il credito originario con il debito per il prezzo cui era tenuta in relazione all'acquisto predetto, accollandosi un mutuo per l'importo residuo del prezzo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)