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Sez. 1, Sentenza n. 851 del 11/03/1976 (Rv. 379514 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - NELLE MANI DI PERSONA DELLA FAMIGLIA O ADDETTA ALLA CASA, ALL'UFFICIO O ALL'AZIENDA DEL DESTINATARIO - PRESUNZIONE DI RAPPORTO DI FIDUCIA - RAPPORTO DI CONFLITTO DI INTERESSI GIURIDICAMENTE QUALIFICATO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - FATTISPECIE (NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER SEPARAZIONE PERSONALE DAL MARITO, ESEGUITA NELLE MANI DELLA MOGLIE).*
Stato
decisa il 1976-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379514-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - NELLE MANI DI PERSONA DELLA FAMIGLIA O ADDETTA ALLA CASA, ALL'UFFICIO O ALL'AZIENDA DEL DESTINATARIO - PRESUNZIONE DI RAPPORTO DI FIDUCIA - RAPPORTO DI CONFLITTO DI INTERESSI GIURIDICAMENTE QUALIFICATO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - FATTISPECIE (NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER SEPARAZIONE PERSONALE DAL MARITO, ESEGUITA NELLE MANI DELLA MOGLIE).*

Il capoverso dell'art 139 cod proc civ dispone che la notificazione possa eseguirsi nelle mani di persona della famiglia, o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda del destinatario, nella presunzione che tali persone, legate al destinatario da rapporto di fiducia, si prendano cura di portare l'atto a conoscenza di lui. Ma la presunzione non opera - e la notificazione deve percio ritenersi nulla e inidonea a raggiungere il suo scopo - qualora una delle persone suddette si trovi non gia in rapporto di fiducia ma in conflitto, giuridicamente qualificato, d'interessi col destinatario, si che debba presumersi che essa voglia impedire al destinatario stesso la conoscenza dell'atto. (nella specie, trattavasi di notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio di separazione personale promosso dalla moglie, eseguita nel domicilio coniugale nelle mani della stessa moglie).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)