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Sez. 1, Sentenza n. 9338 del 29/05/1985 Ud. (dep. 19/10/1985) Rv. 170754 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - OMISSIONE DEL DEFERITO EX ART. 226 QUATER COMMA SESTO COD. PROC. PEN. - NULLITÀ NELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - NULLITÀ ASSOLUTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170754-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - OMISSIONE DEL DEFERITO EX ART. 226 QUATER COMMA SESTO COD. PROC. PEN. - NULLITÀ NELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - NULLITÀ ASSOLUTA - ESCLUSIONE.*

L'omissione del deposito previsto dall'art. 226 quater sesto comma cod. proc. pen. non dà luogo a nullità assoluta ex art. 185 n. 3 cod. proc. pen., ma solo ad una nullità relativa, che resta sanata se non dedotta nei termini di cui all'art. 377 cod. proc. pen. (nel caso di istruzione formale) e all'art. 401 cod. proc. pen. (nel caso di istruzione sommaria). Tale omissione, infatti, non comporta un definitivo pregiudizio del diritto di difesa, ma solo un semplice ritardo nella conoscenza dell'esito delle intercettazioni telefoniche.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 226 quater com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)