Sez. L, Sentenza n. 4938 del 10/03/2004 (Rv. 570961 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Mancata ammissione di credito di lavoro - Opposizione ex art. 98 legge fall. - Rimedio esclusivo - Mancato esercizio - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, qualora il creditore (nella specie lavoratore subordinato) abbia proposto domanda di ammissione al commissario liquidatore e la stessa sia stata respinta, con conseguente non ammissione allo stato passivo, il creditore non ha altro rimedio che l'opposizione ai sensi dell'art. 98 legge fall., con conseguente verificarsi della preclusione endofallimentare nell'ipotesi in cui sia avanzata domanda di accertamento dello stesso credito dinanzi al giudice del lavoro. (Nella specie la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza del merito che aveva accolto la domanda di accertamento del diritto del lavoratore ad un inquadramento superiore).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)