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Sez. 3, Sentenza n. 475 del 22/01/1979 (Rv. 396591 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - INADEMPIMENTO DA PARTE DEL PROMITTENTE LOCATORE PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396591-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - INADEMPIMENTO DA PARTE DEL PROMITTENTE LOCATORE PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Le parti di un contratto preliminare non possono pretendere prima della stipulazione del definitivo, l'adempimento delle obbligazioni che nasceranno da esso. Pertanto il promittente conduttore che abbia ottenuto la detenzione dell'appartamento oggetto della futura locazione, non puo chiedere la condanna del promittente-locatore al risarcimento del danno, derivante dall'inadempimento dell'Obbligo, di cui all'art 1575 n 1, di consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1575 com. 1, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)