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Sez. 5, Sentenza n. 8610 del 03/05/1996 Ud. (dep. 24/09/1996) Rv. 205868 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Presupposti di utilizzazione - Irreperibilità della fonte diretta - Impossibilità della sua identificazione - Equivalenza.
Stato
decisa il 1996-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205868-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

In tema di testimonianza indiretta, il disposto dell'art. 195, terzo comma, cod. proc. pen., secondo il quale non possono essere utilizzate le dichiarazioni relative a fatti appresi da altre persone che non siano state a loro volta sottoposte ad esame, salvo il caso che detto esame risulti impossibile a causa (tra l'altro) della loro irreperibilità, deve essere inteso nel senso che il concetto di irreperibilità del testimone idonea ad impedire l'operatività del divieto comprende non solo la nozione tecnica ricavabile dall'istituto previsto per l'imputato - impossibilità di rintracciare e citare - ma anche l'impossibilità di identificazione, che ne costituisce l'antecedente storico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)