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Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato

1. Tutte le attivita' concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli organi ed agli uffici centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato sono disciplinate in maniera da consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in forma automatizzata.

2. Per l'espletamento delle attivita' di conduzione tecnica del centro elaborazione dati, la Ragioneria generale dello Stato si avvale di un organico nel limite massimo di 300 unita' di personale, utilizzando a tal fine una corrispondente quota dell'aumento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 427.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, verranno definite, in conformita' ai principi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, le modalita' per lo svolgimento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento tecnico-professionale, l'orario di lavoro, nonche' le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio presso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, norme che dovranno tener conto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle diverse funzioni.

4. Per assicurare lo sviluppo del sistema informativo, la Ragioneria generale dello Stato puo' affidare incarichi di consulenza ad esperti o a societa' specializzate nel settore dell'informatica.
Inoltre il Ministro del tesoro e' autorizzato a stipulare una o piu' convenzioni per l'affidamento a societa' specializzate a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, secondo criteri ed in conformita' con gli obiettivi fissati dal Ministro stesso e sotto la direzione e la vigilanza della Ragioneria generale dello Stato, dell'attivita' di sviluppo e, ove occorra, della gestione del sistema informativo.

5. Le convenzioni di cui al precedente comma, che potranno, altresi', prevedere l'affidamento dell'incarico di procedere all'acquisizione di beni e servizi occorrenti per il funzionamento del sistema e che avranno durata non superiore a cinque anni, sono stipulate e le relative spese sono eseguite in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

6. Nei confronti del personale di cui al presente articolo non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 Sistema informativo dei servizi periferici del Ministero del tesoro

1. Tutte le attivita' concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli uffici centrali e periferici dipendenti dalla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro sono disciplinate in maniera da consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in forma automatizzata.

2. Per l'espletamento delle attivita' di conduzione tecnica dei centri elaborazione dati, la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro si avvale di un organico nel limite massimo di 300 unita' di personale, utilizzando a tal fine una corrispondente quota della dotazione organica come modificata dal primo comma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, verranno definite, in conformita' ai principi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, le modalita' per lo svolgimento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento tecnico-professionale, l'orario di lavoro, nonche' le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio presso il sistema informativo dipendente dalla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro alla data di entrata in vigore della presente legge, norme che dovranno tener conto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle diverse funzioni.

4. Per assicurare lo sviluppo del sistema informativo, la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro puo' affidare incarichi di consulenza ad esperti o a societa' specializzate nel settore dell'informatica.

5. Nei confronti del personale di cui al presente articolo non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Si procedera' inoltre all'inquadramento nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle soppresse qualifiche di segretario principale e coadiutore principale degli idonei dei concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 3 Estensione di benefici normativi ed economici

1. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale.

Art. 4 Attivita' sociali e ricreative del personale dei Ministeri finanziari

1. Per consentire lo svolgimento di attivita' sociali, culturali, ricreative, sportive e per prestazioni di servizi in favore del personale dei Ministeri finanziari puo' essere destinato, mediante decreti ministeriali, un contingente non superiore a venti unita' di personale, di cui quattro del Ministero del bilancio e della programmazione economica, otto del Ministero del tesoro e otto del Ministero delle finanze, da adibire alle predette attivita', ferma restando la complessiva dotazione organica di ciascuno dei predetti Ministeri.

2. Per l'uso dei locali demaniali destinati a supporto delle citate attivita' sociali, il canone di mercato viene abbattuto al decimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 dicembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI