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Sez. 4, Sentenza n. 3601 del 01/04/1985 Ud. (dep. 18/04/1985) Rv. 168768 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO - DIFETTO DI CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ - PREVALENZA DEL PROSCIOGLIMENTO PER MANCANZA DI QUERELA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168768-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO - DIFETTO DI CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ - PREVALENZA DEL PROSCIOGLIMENTO PER MANCANZA DI QUERELA - LIMITI.*

Il principio secondo cui il proscioglimento per Mancanza di querela è più favorevole della declaratoria di Estinzione del reato per amnistia o per prescrizione è applicabile soltanto in caso di contemporanea sussistenza di una causa di impromovibilità o di improseguibilità dell'Azione penale e di una causa di Estinzione del reato. Nell'ipotesi in cui tale coesistenza non sia attuale ma solo potenziale, vale invece la regola secondo cui l'amnistia toglie al giudice il potere di esaminare e di decidere ogni altra questione relativa all'Azione penale, salvo che già sussistano gli estremi per l'assoluzione nel merito. (V mass n 158223; (V mass n 154672; (V mass n 099277, S.U. 30 agosto 1964, pirrotta, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 17, Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)