Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26895 del 26/11/2020 (Rv. 659895 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Inventario - Redazione "per relationem" all'inventario allegato dall'imprenditore - Ammissibilità - Esclusione - Liquidazione del compenso - Riferimento all'inventario - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
L'inventario redatto dal commissario giudiziale costituisce uno strumento indispensabile della procedura concordataria e, perciò, un autonomo e specifico compito di tale organo, che non può ritenersi adempiuto "per relationem" all'inventario allegato dall'imprenditore alla domanda di ammissione, né surrogato dalla relazione per l'adunanza dei creditori, la quale, quand'anche faccia riferimento ad attività e passività, è prevista per differenti finalità. Pertanto, nella liquidazione del compenso del commissario, il tribunale non può che riferirsi all'inventario, dovendo le consistenze allegate dalla parte istante essere riscontrate dagli accertamenti compiuti e consegnati ai documenti ufficiali della procedura.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 172
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)